Appalti

Anomalia, nel silenzio del bando devono essere considerati tutti i decimali delle offerte

Tar Lombardia: il troncamento della offerta ai fini del calcolo della soglia deve essere espressamente previsto

di Dario Immordino

La clausola del bando che, ai fini del calcolo del ribasso, fa carico alle stazione appaltante di prendere in considerazione le prime due cifre decimali dell'offerta non è estensibile alle modalità di calcolo dell'anomalia, in relazione alle quali il disciplinare di gara prescriva regole autonome che non prevedono "troncamenti" rispetto all'intera estensione della proposta contrattuale. Di conseguenza, in tali circostanze, ai fini del calcolo dell'anomalia, deve considerarsi l'intero ammontare dell'offerta, comprensivo di tutti i decimali.
Sulla base di tali argomentazioni il Tar Milano, con la sentenza 2358/2020, ha rigettato il ricorso di uno dei concorrenti di una procedura aperta con esclusione automatica delle offerte anomale, che censurava il calcolo della soglia di anomalia operato dalla stazione appaltante, ed in particolare la scelta di non attenersi alle modalità di calcolo prescritte dal bando per i ribassi.

Ciò perché una norma espressamente limitata ad un ambito specifico (i ribassi) non può trovare applicazione in riferimento a fattispecie differenti (valutazione di anomalia), oggetto di autonoma disciplina.
Il presupposto dell'applicazione analogica di disposizioni normative consiste, infatti, nell'esistenza di un "vuoto" di disciplina, da colmare attraverso l'estensione delle regole che governano la gestione di fattispecie del tutto assimilabili.

A tal fine assume rilievo decisivo la considerazione cha la valutazione dell' anomalia delle offerte costituisce fattispecie per niente assimilabile all'esame dei ribassi proposti dai concorrenti, poiché si tratta di "strumenti" fondati su parametri e risponde a logiche del tutto differenti: uno mira, infatti, ad accertare la congruità delle proposte, escludendo dalla procedura quelle che appaiano, in base ad un confronto comparativo con la media delle altre, economicamente ed imprenditorialmente insostenibili ed a tal fine procede all'individuazione, di una soglia di valore che costituisce il confine della potenziale anomalia; l'altro concerne la convenienza economica, l'adeguatezza e la proporzionalità delle offerte rispetto agli standard richiesti dalla stazione appaltante, da operarsi sulla base del confronto algebrico fra le proposte dei concorrenti.

Sicché la semplice circostanza che la lex specialis non preveda specificamente "la misura" dell'offerta da valutare ai fini dell'anomalia non basta a giustificare l'estensione analogica delle modalità di calcolo dei ribassi.

In assenza di puntuale e specifica disposizione del bando, infatti, per il calcolo della soglia di anomalia la stazione appaltante deve considerare l'offerta nella sua interezza, utilizzando tutti i decimali, poiché "ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara" ( cfr, C.G.A. 13 giugno 2013, n. 575 e 9 giugno 2014, n. 306; C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042 e 22 gennaio 2015, n. 268, TAR Calabria, I, 27/10/2020 n. 1699).
In sostanza il "vuoto di disciplina", determinato dall'assenza di previsioni della lex specialis che indichino alla stazione appaltante se esaminare nella loro interezza o procedere ad eventuali troncamenti, deve essere colmato attraverso le regole matematiche che, al riguardo, agiscono alla stregua di principi generali, ed impongono di accertare la congruità dell'intero importo delle proposte contrattuali.

In tale prospettiva limitare la valutazione a una parte dell'offerta costituisce una eccezione ad una regola/principio generale che, come tale, deve essere legittimata da specifiche disposizioni normative.
Oltre a ciò l'adozione di criteri particolari (quali l'arrotondamento od il troncamento) non previsti dalla legge di gara costituirebbe una indebita manipolazione della volontà negoziale espressa dai partecipanti, suscettibile di falsare potenzialmente l'esito della procedura nella fase cruciale di determinazione delle offerte anomale (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 15.1.2016, n.150).

Motivo per cui il troncamento della offerta ai fini del calcolo della soglia di anomalia deve essere espressamente previsto dal bando di gara: solo in tal modo i concorrenti sono osti in condizione di formulare le proprie proposte sulla base della conoscenza e della valutazione consapevole di tutti gli elementi che incideranno sulle valutazioni della stazione appaltante e sull'esito della procedura.

Di conseguenza "in assenza (…) di alcuna previsione, negli atti di gara, dell'adozione di criteri particolari (quali l'arrotondamento od il troncamento) per l'individuazione della soglia di anomalia, deve prendersi in considerazione l'offerta così come formulata dal concorrente" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 15.1.2016, n.150).

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