Appalti

Gare telematiche, la pubblicità sul profilo del committente garantisce la conoscibilità degli atti

La scelta del Mepa non comporta l'assoggettamento esclusivo alle modalità di comunicazione previste dal manuale del sistema

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

La scelta della stazione appaltante di espletare la gara con modalità telematica attraverso la piattaforma Mepa non comporta l'assoggettamento esclusivo alle modalità di comunicazione previste dal manuale di utilizzo del sistema, né esonera dall'osservanza delle ulteriori forme di pubblicità fissate dal codice degli appalti, in quanto funzionali ad assicurare il rispetto del principio di trasparenza e par condicio tra i concorrenti. É quanto stabilito dal Tar Veneto, sezione II, con la sentenza n. 183/2021.

Un operatore economico si è rivolto al Tar per l'annullamento di una procedura di gara telematica deducendo, tra i motivi di gravame, l'impossibilità di presentare la propria offerta, perché non ha ricevuto comunicazione, sul portale telematico, del riavvio della gara, precedentemente sospesa a seguito del Covid con comunicazione effettuata sul Mepa. La ripresa della gara, con indicazione dei nuovi termini di presentazione delle offerte, è stata pubblicizzata dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale: secondo il ricorrente la scelta di svolgere la gara sul mercato elettronico ha vincolato l'amministrazione all'utilizzo del sistema come strumento esclusivo con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazione, rendendo priva di rilevanza giuridica ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dal codice appalti.

Il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso valorizzando l'obbligo, previsto dall'articolo 29 del codice appalti, di pubblicare tutti gli atti inerenti alle procedure di affidamento di appalti pubblici sul profilo del committente, che rappresenta uno strumento idoneo a garantire la conoscibilità degli atti di gara, riconoscendo in capo all'operatore economico un semplice onere di consultazione del sito.

La pubblicazione effettuata sul sito attribuisce conoscenza legale all'atto, tanto che dalla stessa decorre il termine per l'impugnazione: la facilità di accesso al sito e la sua gratuità consentono ai partecipanti alla gara di reperire senza difficoltà le informazioni sulla procedura. Si tratta, dunque, di un adempimento di portata generale che non è derogato dalla disciplina delle gare telematiche, come peraltro emerge da una attenta lettura dell'articolo 79, comma 5-bis, del Dlgs 50/2016 che prevede, in caso di malfunzionamento del sistema telematico attraverso il quale si svolge la gara, che la proroga dei termini per la presentazione delle offerte sia pubblicata sul profilo del committente.

L'attivazione di iniziative aggiuntive alla sola pubblicazione sul sito internet ricade nell'alveo di una valutazione discrezionale della stazione appaltante, che può essere oggetto di censura solo in quanto inadeguata e insufficiente a garantire la presentazione dell'offerta stessa da parte di un operatore economico, alla luce dei generali principi di leale cooperazione e proporzionalità e, quindi, secondo i paradigmi di "buona fede" e "correttezza". Nel caso in esame, l'avviso di riavvio della gara, è stato pubblicato sul sito con un anticipo di oltre un mese rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non può, quindi, ritenersi insufficiente a garantire la conoscenza della scadenza, ma in linea con il principio di buon andamento della funzione amministrativa.

Anche l'Anac, nelle faq in materia di trasparenza, ha evidenziato come gli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma si applicano anche agli acquisti effettuati tramite il Mercato elettronico, in quanto l'utilizzo della piattaforma non muta le regole di fondo applicabili agli appalti.

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