Amministratori

Autovelox, l'agente non attesta la «taratura» periodica

di Francesco Machina Grifeo

Nuove indicazioni della Cassazione sulle sanzioni per eccesso di velocità accertate mediante autovelox. Secondo l'ordinanza n. 11776 depositata ieri, rispetto all'obbligo di "taratura" periodica, non può essere attribuito alcun valore all'annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili accertatori. Mentre con l'ordinanza n. 11792, sempre di ieri, la Suprema corte ha chiarito che il verbale non deve contenere «un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione», perché quello che conta è «l'effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa».

Nel primo caso dunque la Sesta Sezione civile ha accolto il ricorso dell'automobilista contro Roma Capitale; nel secondo invece ha respinto la domanda volta ad invalidare il verbale redatto dalla polizia municipale del comune di Casalino (in provincia di Novara). Secondo il ricorrente, infatti, il verbale doveva contenere «tutte le indicazioni affinché l'avvertimento fosse puntuale, specifico, e determinato con riferimento alla data e al luogo di consumazione, alla distanza ed il riferimento ad uno specifico cartello», perché solo in tal modo si sarebbe potuta valutare «l'adeguatezza della segnalazione». Una lettura bocciata dalla Cassazione secondo cui «la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso». Tanto più dunque non era necessario che il verbale contenesse un avvertimento "puntuale" circa le modalità di segnalazione, «venendo in rilievo - ai fini della legittimità della sanzione - l'effettiva esistenza e l'idoneità della segnalazione stessa».

Del resto, prosegue la Corte, «pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, la sussistenza del cartello è circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati». E dunque «la relativa menzione, contenuta nel verbale costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, potendo l'opponente contestarne la veridicità solo mediante la querela di falso».

Tornando invece alla prima multa, quella elevata a Roma, la Corte afferma che la presenza sul verbale della dicitura che l'apparecchiatura era «debitamente omologata e revisionata» non soddisfa le esigenze di affidabilità dell'omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale. Nella sentenza additiva n. 113/2015, la Consulta ha infatti dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 45, comma 6, del CdS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 11776 /2020

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 11792/2020

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