Amministratori

Dl Semplificazioni, la riforma del dolo erariale non è retroattiva

A chiarirlo, la Corte dei conti d'appello con la decisione n. 263/2020

di Domenico Irollo

La più restrittiva concezione del dolo recentemente introdotta con il Dl Semplificazioni ai fini dell'addebitabilità del danno erariale ai pubblici dipendenti non si applica in via retroattiva. A chiarirlo, la Corte dei conti d'Appello con la decisione n. 263/2020.

La nuova disposizione
Nel caso esaminato, la difesa degli appellanti – esponenti apicali di un ente della Regione Puglia già condannati in primo grado a risarcire l'amministrazione regionale con 1 milione di euro per fatti risalenti agli anni dal 2006 al 2014 – ha invocato la sopravvenuta vigenza dell'articolo 21, comma 1, del Dl 76/2020 (convertito senza modifiche con la legge 120/2020), per effetto del quale è stato integrato l'articolo 1, comma 1, della legge 20/1994, con la fondamentale disciplina sostanziale della responsabilità amministrativo-contabile. Nello specifico, dopo il primo periodo – in base al quale si stabilisce che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali – è stato aggiunto un altro alinea per cui viene adesso precisato che «la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso». La locuzione, che fa eco a quella dell'articolo 43 del codice penale, segna il superamento della nozione di dolo contrattuale o i n adimplendum, sin qui valorizzata dalla prevalente giurisprudenza contabile – secondo cui per il suo configurarsi sarebbe sufficiente la mera volontà di violare un obbligo di servizio – in favore dell'orientamento più rigoroso che richiede invece che la volontarietà della condotta antidoverosa sia altresì accompagnata da quella dell'evento dannoso, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano l'esercizio delle funzioni amministrative e alle relative conseguenze pregiudizievoli per le finanze pubbliche.

Il verdetto
Secondo il Collegio d'appello la nuova norma, in ipotesi più "favorevole" per gli accusati, non si applica tuttavia agli illeciti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, dal momento che essa ha valore sostanziale e non processuale. In ogni caso, aggiungono i giudici, quand'anche la si volesse concepire come norma processuale in quanto riferita alla formazione della prova del dolo e pertanto soggetta al principio del tempus regit actum, non potrebbe comunque retroagire al momento in cui essa non operava per il P.M. contabile, poiché altrimenti, diversamente opinando, sarebbe paradossalmente preclusa una integrazione probatoria in appello in virtù del disposto dell'articolo 194 del codice della giustizia contabile in base al quale appunto «nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
La sentenza, tra le primissime a soffermarsi sulla novità normativa, si pone sulla stessa scia della (poco) precedente pronuncia n. 234/2020 – pubblicata il mese scorso, pressoché contestualmente alla conversione del Dl Semplificazioni – in cui la stessa Corte dei conti d'Appello, a sostegno della sua irretroattività, si è spinta addirittura a teorizzare la necessità di una lettura "coordinata" del primo comma dell'articolo21 con il seguente comma 2: quest'ultimo ha innalzato la soglia della responsabilità amministrativa limitatamente alle fattispecie commissive (con esclusione quindi dei danni cagionati con omissioni o inerzie), stabilendo che per i fatti commessi dall'entrata in vigore del Dl e fino al 31 dicembre 2021 (prima della conversione, il termine era stato fissato al 31 luglio 2021) le condotte causative di danno erariale sono perseguibili solo a titolo di dolo e non anche di colpa grave. Sebbene il primo comma differentemente dal secondo non contenga espliciti termini applicativi, le due previsioni ad avviso dei Giudici andrebbero raccordate, per cui anche la portata del comma 1 non sarebbe "permanente", ma temporalmente circoscritta al contesto emergenziale che ha giustificato la straordinaria necessità e urgenza per l'adozione del Dl.

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