Personale

Dirigenti, festività soppresse obbligatoriamente da fruire nell'anno di maturazione

I chiarimenti sulla programmazione, sulle festività soppresse e su quelle non fruite a causa dell'emergenza

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Il dirigente è tenuto a programmare le sue ferie tenendo conto anche delle esigenze dell'organizzazione in cui è inserito. Le quattro giornate di ex festività soppresse devono essere fruite obbligatoriamente entro l'anno di maturazione, escludendosi categoricamente il loro rinvio all'anno successivo o la loro monetizzazione. Dovrà essere il Dipartimento della funzione pubblica a sciogliere la complicata massa sulla possibilità di liquidare le ferie non fruite dal dirigente per causa imputabile all'emergenza epidemiologica.
Sono queste le ultime indicazioni forniti dall'Aran sulla corretta modalità di gestione delle ferie dei dirigenti così come regolate dall'ultima tornata contrattuale relativa al triennio 2016/2018 (si veda anche NT+Enti locali Edilizia del 30 marzo).

Programmazione delle ferie e responsabilità
Con il parere AFL 12, i tecnici di Via del Corso hanno fornito utili indicazioni in materia di programmazione e responsabilità del dirigente in materia di ferie.
L'articolo 16, comma 11, del contratto del 17 dicembre 2020 ha dettato un principio di programmazione delle ferie del dirigente, che seppur autonomo nella gestione del suo tempo di lavoro, deve coordinare tale autonomia con le esigenze dell'organizzazione in cui è inserito, dovere che rileva anche sul piano deontologico e disciplinare. Da tale canone discende anche, ovviamente, che l'organizzazione dell'ente preveda una figura cui competa «la verifica della conciliabilità dell'assenza con le esigenze di servizio del dirigente», ma in ordine a tale individuazione il contratto non ha (e non poteva) fornire alcuna indicazione precettiva trattandosi di materia organizzativa affidata all'autonomia regolamentare dell'ente. L'Aran suggerisce che questa figura sia individuabile anche nel direttore generale, ove presente, o nel segretario comunale o provinciale in forza dei suoi compiti di sovrintendenza e coordinamento come da ultimo declinati anche dall'articolo 101, comma 1, del citato contratto. Dal predetto canone generale e dalla esigenza di coordinamento che da esso direttamente discende si ricava altresì il criterio ermeneutico della disciplina dei termini di fruizione delle ferie (articolo 16, comma 15), anch'essa da interpretarsi nel senso debba essere organizzata.

Le quattro giornate di ex festività soppresse
La chiara formulazione della disposizione contrattuale (articolo 16, comma 7) consente di affermare che le giornate di riposo ex legge 937/1977 debbano essere fruiti esclusivamente nell'anno di riferimento senza che risulti in alcun modo possibile la loro trasposizione nell'anno successivo o la loro monetizzazione.
Così si è espressa l'Aran con il parere AFL 13, confermando così quanto aveva chiarito in passato con diversi orientamenti applicativi sia per i dirigenti che per il personale non dirigenziale (RAL1934 e RAL1941)

Ferie non fruite per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica
Alla domanda se l'attuale emergenza epidemiologica possa rappresentare un'ipotesi derogatoria al divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge n. 135/2012, l'Agenzia risponde rinviando alla competenza, nel merito, della Funzione pubblica. Le motivazioni sono contenute nel parere AFL21 dello scorso 25 marzo.
Dopo aver richiamato le disposizioni contrattuali che disciplinano l'istituto delle ferie (articolo 16), l'Aran ricorda che con la dichiarazione congiunta n. 2 le parti hanno semplicemente preso atto delle circolari applicative emanate dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento della funzione pubblica sull'argomento, nelle quali si dettagliano le fattispecie legittimanti la monetizzazione delle ferie: quelle cioè non imputabili o riconducibili al dirigente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.
Dunque, per l'Aran una richiesta di un indirizzo interpretativo sulla possibilità o meno di configurare ipotesi di monetizzazione ulteriori rispetto a quelle rinvenibili nella citata dichiarazione congiunta deve farsi rientrare nell'ambito della portata applicativa delle specifiche disposizioni di legge, e pertanto invita l'ente a porre la questione, per eventuali ulteriori chiarimenti, all'attenzione dei tecnici di palazzo Vidoni.

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