Urbanistica

Impianti sportivi (anche scolastici), in vigore dal 3 aprile le semplificazioni per aprire i cantieri

Pubblicato in Gazzetta il decreto n.38 del 2021 che attua le norme per la riforma dell'ordinamento sportivo

di Mariagrazia Barletta

Entra in vigore il 3 aprile il Dlgs (numero 38 del 2021) che accelera e semplifica le procedure amministrative per l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi. Norme che si applicano anche agli impianti sportivi scolastici. Il testo che – va ricordato – fa parte dei decreti che danno attuazione alle deleghe contenute nella legge 86 del 2019 per la riforma dell'ordinamento sportivo, prevede inoltre l'emanazione (entro il 31 agosto) di un regolamento unico contenente le norme tecniche di sicurezza – comprese quelle antincendio - per la costruzione, la ristrutturazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza
Il Dlgs impegna il presidente del consiglio e vari dicasteri (Viminale, Infrastrutture e Salute) ad emanare, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza, con il quale si dovrà procedere al riordino, allo svecchiamento e al coordinamento delle norme e disposizioni tecniche, comprese quelle relative al rischio sismico e idrogeologico. Il testo dovrà definire i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, la riqualificazione e l'esercizio degli impianti sportivi, con una sezione ad hoc per gli stadi e previsioni specifiche per le manifestazioni occasionali da svolgere negli impianti sportivi. Al provvedimento viene affidata anche la regolamentazione dell'esodo in sicurezza degli occupanti, la determinazione dell'accesso ai mezzi di soccorso e l'individuazione di criteri progettuali e gestionali finalizzati alla prevenzione di fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti. Viene prevista anche la revisione del procedimento per la verifica di conformità e per il rilascio del certificato di idoneità statica. Infine, un Dm dell'Interno dovrà aggiornare le norme di prevenzione incendi e quelle in materia di ordine e sicurezza.

Il nuovo iter: tempi di risposta più brevi per gli enti locali
Il Dlgs interviene sulle procedure già semplificate, prima dalla cosiddetta «legge Stadi» inserita nella legge di Stabilità 2014 e poi dalla «Manovra correttiva» del 2017 (Dl 50 del 2017), per accorciare ancora di più e rendere certi i tempi di risposta degli enti pubblici che ricevono progetti per la riqualificazione o la costruzione di impianti sportivi. Il soggetto che si candida a realizzare l'intervento presenta al comune (o ad altro ente pubblico interessato) un documento di fattibilità delle alternative progettuali, e non più uno studio di fattibilità. Tra più soluzioni, il progetto individua – precisa ora Il Dlgs - quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.

Presentato il documento di fattibilità, previa conferenza di servizi preliminare, il comune (o altro ente locale interessato) ha 60 giorni di tempo (non più 90) per dichiarare il pubblico interesse della proposta. In questa fase l'ente, inoltre, esprime la sua disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta. Se ci sono più istanze concorrenti, la conferenza preliminare le esamina individuando quella che prosegue l'iter. Vengono anche ora scanditi i tempi per l'indizione della prima conferenza di servizi, che deve essere convocata entro sette giorni dalla presentazione del documento di fattibilità e deve tenersi entro i successivi 15 giorni. Se tale tempistica dettata dal Dlgs non è rispettata, il proponente può richiedere la convocazione della conferenza di servizi al presidente della regione o all'assessore allo sport. Anche l'intervento della regione sull'indizione della conferenza di servizi preliminare costituisce una novità.

Recependo le eventuali condizioni emerse in conferenza di servizi, l'interessato presenta all'ente territoriale competente il progetto definitivo, accompagnato da un piano economico-finanziario e da una bozza di convenzione (il piano economico e la convenzione erano prima previsti solo per gli impianti privati). I termini per l'approvazione del definitivo si riducono da 120 a 60 giorni se la conferenza decisoria è convocata dal comune e da 180 a 90 giorni se il progetto comporta atti di competenza regionale. Con il Dlgs 38 del 2021 l'intervento del presidente del Consiglio dei ministri (o dell'autorità delegata in materia di sport) può essere attivato non solo quando sono superati i termini entro cui gli enti sono tenuti a deliberare, ma anche se gli enti interessati non convocano la conferenza decisoria entro 15 giorni dalla presentazione del definitivo. In tal caso, il sindaco (o il presidente della regione) deve convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni. Un'altra innovazione riguarda la conferenza decisoria, che si svolge in forma semplificata e asincrona e non più in modalità simultanea e sincrona.

Nel caso in cui gli enti interessati non rispettino i tempi stabiliti per le deliberazioni in sede di conferenza preliminare o decisoria, il presidente del Consiglio (o l'autorità delegata) su istanza del proponente, concede agli enti ulteriori 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari. In caso di inerzia del Comune o della Regione, il presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta che adotta i provvedimenti entro 30 giorni. Per l'intervento sostitutivo della presidenza del Consiglio, l'attuale normativa prevede un iter diversificato a seconda della dimensione degli impianti sportivi. Tale distinzione ora decade.

Destinazioni d'uso, esclusi gli alloggi per gli atleti
Come stabilito dal Dl 50 del 2017, in aree contigue all'impianto, il proponente può prevedere la realizzazione di immobili con destinazione d'uso diversa da quella sportiva, ad esclusione di nuovi complessi residenziali. Rispetto al Dl del 2017, il Dlgs non prevede più espressamente la possibilità di realizzare, per impianti superiori a 5mila posti, alloggi di servizio per atleti e dipendenti dell'associazione o della società sportiva utilizzatrice. Resta ferma la possibilità (già prevista dal Dl 50 del 2017) di proporre la demolizione e ricostruzione (anche con diversa volumetria e sagoma) di impianti da dismettere, ma – viene precisato rispetto alle precedenti disposizioni – ciò deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica vigente.

Più ampie le possibilità di sostegno da parte dell'ente locale
Per assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o il coinvolgimento di operatori bancari e finanziari, si allargano le possibilità di sostegno da parte degli enti pubblici interessati. Il documento di fattibilità può prevedere non solo la cessione del diritto di superficie o di usufrutto degli impianti, ma anche il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altri enti pubblici o il trasferimento della proprietà alle associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente dell'impianto. Rispetto al testo che era approdato alla Camera e al Senato per l'ottenimento dei consuetudinari pareri, viene meno la deroga al limite del 49% che il Codice dei contratti impone, relativamente alle concessioni, all'apporto finanziario della parte pubblica. Anzi, il testo del Dlgs specifica espressamente che vale l'articolo 165 del Codice dei contratti, relativo ai rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario delle concessioni.

Il provvedimento finale sostituisce (quasi) ogni autorizzazione
Ferma restando la normativa di prevenzione incendi, il provvedimento finale di approvazione del progetto sostituisce ogni autorizzazione e permesso necessari alla realizzazione dell'opera, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza (anche per gli immobili complementari o funzionali all'intervento), con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, se non disciplinato diversamente. Il verbale ha inoltre funzione di variante allo strumento urbanistico, previo assenso da parte del rappresentante del comune a ciò delegato. Per la messa in esercizio occorrono comunque la Scia antincendio e l'attivazione delle procedure per l'agibilità. Ferme restando le procedure antincendio, ogni atto autorizzativo, concessione, nulla osta, finalizzati all'esercizio dell'impianto o all'avvio di attività complementari, se non inclusi nel verbale di approvazione del progetto, sono sostituiti da una Scia.

Procedura pubblica
Per gli interventi da realizzare su impianti o aree pubbliche o nel caso di appalti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati dall'ente interessato per oltre il 50 per cento, il progetto definitivo approvato è posto a base di una procedura pubblica alla quale può partecipare anche il promotore che, nel caso non risultasse aggiudicatario, potrà esercitare il diritto di prelazione (entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva) e diventare aggiudicatario assumendo la migliore offerta presentata.

Quando è possibile l'ter "ultra-semplificato"
Nel caso in cui la proposta di riqualificazione dell'impianto sia unica e arrivi dall'associazione o dalla società sportiva che utilizza l'impianto, l'iter diventa ancora più semplice. In tal caso, può essere prevista anche la cessione a titolo gratuito dei diritti di usufrutto o di superficie per 99 anni o il trasferimento gratuito della proprietà. Inoltre, ad eccezione dei casi previsti dall'ordinamento dell'Ue per le sole opere di urbanizzazione, le società e le associazioni sportive possono affidare liberamente i lavori. In particolare, le disposizioni del Codice dei contratti non trovano applicazione per lavori di importo inferiore a un milione di euro e per lavori di importo superiore a tale soglia quando le sovvenzioni pubbliche dirette sono al massimo pari al 50% dell'importo lavori.

Inoltre, le società sportive (dilettantistiche o professionistiche) e i comuni dove queste hanno sede legale (o anche i comuni limitrofi) possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile per le quali il piano regolatore prevede la costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo bisogna tener conto degli eventuali costi per la rimozione dei manufatti e per le bonifiche ambientali. Qualora ci si trovi in presenza di più società sportive interessate all'acquisto e all'utilizzo di tali aree, l'ente locale dovrà indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

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