Fisco e contabilità

Riscossione coattiva delle entrate locali, massimo 36 rate nello schema di regolamento proposto da Anci

di Giuseppe Debenedetto

La riforma della riscossione locale, entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, prevede diverse novità che comportano i necessari adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi dei Comuni. Lo evidenzia l'Ifel (fondazione dell'Anci) con una nota del 3 aprile 2020 proponendo uno schema di regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Si tratta comunque di uno schema predisposto per gestire l'attività in condizioni normali, per cui non riflette le problematiche connesse all'attuale fase di emergenza, per le quali si rinvia alla normativa specifica, tuttora in evoluzione, sulla quale Ifel interverrà con una specifica nota di approfondimento. Il riferimento è al Dl 18/2020, attualmente in fase di conversione in legge e quindi soggetto a modifiche, nonché ad ulteriori provvedimenti d'urgenza che potrebbero avere riflessi sulla riscossione delle entrate.

Punto centrale della riforma è lo strumento dell'accertamento esecutivo, finora adottato per le entrate erariali e ora esteso alle entrate locali, ma non a tutte in quanto le sanzioni al codice della strada sarebbero da considerare (secondo l'opinione più diffusa) escluse dal campo di applicazione della legge 160/2019. Sul punto il regolamento predisposto dall'Ifel condivide in via prudenziale la tesi espressa dal Dipartimento delle Finanze, evidenziando comunque che ciò comporta l'utilizzo degli strumenti tradizionali (ruolo o ingiunzione fiscale), aprendo così ad una riscossione coattiva a «doppio regime» che sarebbe da evitare anche per ragioni di uniformità del sistema.

Per il resto, la riscossione coattiva di tutte le altre entrate locali va effettuata con le nuove regole dell'accertamento esecutivo, che diviene «uno e trino», nel senso che condensa tre diverse funzioni e tre diverse nature: 1) di atto impositivo; 2) di titolo esecutivo; 3) di precetto. Occorre quindi integrare il contenuto degli avvisi di accertamento tradizionali inserendo la formula esecutiva e precettiva.

L'utilizzo del nuovo strumento dell'accertamento esecutivo comporta peraltro un accorciamento del processo di riscossione delle entrate locali, a favore delle amministrazioni che possono esigere i crediti insoluti più velocemente e, soprattutto, con procedure più certe e controllabili.

Dal punto di vista soggettivo il nuovo strumento può essere utilizzato dalle amministrazioni locali, dai soggetti affidatari iscritti all'apposito albo ministeriale e dai gestori dei rifiuti a cui i Comuni hanno affidato la riscossione della Tari o della tariffa corrispettiva.

Lo schema di regolamento proposto dall'Ifel distingue opportunamente gli accertamenti esecutivi in base alla natura delle entrate da riscuotere, prevedendo l'accertamento esecutivo tributario (articolo 3) e l'accertamento esecutivo patrimoniale (articolo 4), essendoci alcune diversità nella disciplina applicativa.

Sulla rateizzazione degli importi da riscuotere, l'Ifel propone fino a un massimo di 36 rate, rispetto alle 72 previste dal comma 796 della legge 160/2019, soluzione del tutto opportuna in quanto tiene conto sia delle esigenze di tutela dell'interesse del debitore e sia delle esigenze di incasso della pubblica amministrazione. D'altronde è lo stesso legislatore che consente di variare gli scaglioni e la relativa tempistica di rientro, con l'unico obbligo di fissare una durata di almeno 36 mesi per debiti maggiori di 6.000 euro.

La nota dell'Ifel

Lo schema di regolamento

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