I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Certificazione fondo funzioni fondamentali e addizionale comunale Irpef

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il gettito dell'addizionale comunale Irpef rischia di mettere in difficoltà i Comuni nella predisposizione della certificazione del fondo funzioni fondamentali, erogato nel 2020 al fine di sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese, al netto delle minori spese riferite al medesimo anno e degli specifici ristori, conseguenti all'emergenza sanitaria ancora in atto.

Il Dm del 03 novembre 2020 ha approvato il modello di certificazione relativo all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali (articolo 106 del Dl 34/2020 e articolo 39 del Dl 104/2020), in origine da presentare entro il 30 aprile del 2021. Successivamente, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 832 e seguenti, legge 178/2020), oltre a rifinanziare il predetto fondo anche per l'anno 2021 al fine di compensare le minori entrate derivanti dall'emergenza sanitaria nel medesimo anno (ma anche le maggiori spese Covid in base alla Faq n. 35 della RgS del 21 gennaio 2021), ha consentito espressamente ai Comuni di utilizzare le somme non impiegate nell'anno 2020 anche nel 2021, per le medesime finalità previste nel 2020 (si veda la Faq della ragioneria RgS sulla certificazione del 21 gennaio 2021). Inoltre, la norma ha differito al 31 maggio 2021 il termine per presentare la certificazione per l'anno 2020. In base alla normativa, gli enti dovrebbero quindi far confluire nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2020 le risorse non usate nel medesimo anno, da riapplicare successivamente al bilancio 2021, per le finalità consentite. Ciò anche in deroga al limite dell'applicazione dell'avanzo previsto per gli enti in disavanzo.

Il decreto del 3 novembre 2020 ha specificato le modalità di quantificazione delle somme relative alle minori entrate ed alle maggiori/minori spese dovute all'emergenza Covid-19 per l'anno 2020. In particolare, tra le minori entrate sono state inserite quelle relative all'addizionale comunale Irpef, quantificate non sulla base degli accertamenti contabili dell'anno 2020 rispetto a quelli del 2019, ma considerando gli incassi risultanti dai modelli F24 nel corso dell'anno 2020 e dell'anno 2019 (a questo scopo il Ministero ha diffuso nei giorni scorsi i dati preliminari). Tuttavia questo sistema non tiene bene in considerazione, a parere di chi scrive, dei criteri ammessi dal principio contabile per la registrazione degli accertamenti relativi all'addizionale comunale Irpef. Il Principio contabile n. 2 stabilisce che l'accertamento può essere effettuato adottando il criterio di cassa (allargato all'anno successivo, fino all'approvazione del rendiconto) ovvero il criterio di competenza, sulla base degli accertamenti registrati nel penultimo anno precedente, purché non superiori alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta. Tuttavia sono ben pochi i comuni che accertano l'addizionale per cassa, basandosi invece sul criterio di competenza. Il meccanismo di pagamento dell'addizionale comunale prevede che in un determinato anno si provvede al pagamento dell'acconto dell'imposta del medesimo anno, quantificato sulla base dei redditi dell'anno precedente e del saldo dell'imposta riferito all'anno precedente. Conseguentemente il dato di cassa 2020 non risente dell'effetto riduttivo della crisi sui redditi dello stesso anno, salvo ovviamente per eventuali mancati pagamenti. Diversi enti, che invece utilizzano il criterio della competenza, hanno prudenzialmente ridotto l'accertamento dell'addizionale comunale Irpef al momento della chiusura del rendiconto 2020, per tenere conto del sicuro calo dei redditi 2020. Riduzione che in termini di versamenti dell'addizionale comunale si paleserà solo alla fine del 2021, quando scadrà il termine di versamento dell'ultima rata del saldo 2020. Il metodo di quantificazione del minor gettito utilizzato dalla certificazione, basato sui dati dei modelli F24 incassati nel 2020, non consente però di rilevare questa riduzione. Gli enti che hanno operato questa diminuzione degli accertamenti di entrata registrati nel 2020 si chiedono se la stessa può essere rilevata in qualche modo dalla certificazione. Sull'argomento il Ministero (RgS), nelle Faq del 21 gennaio 2021, ha evidenziato che il modello di certificazione è in corso di aggiornamento, prevedendo l'inserimento tra l'altro di ulteriori colonne destinate a rettificare le entrate accertate nel 2020 e nel 2019 dovute ed eventi straordinari. Tuttavia, a parere del ministero dell'Economia e dele Finanze, queste colonne non potranno essere utilizzate per evidenziare la riduzione degli accertamenti dell'addizionale operati nel 2020 (colonne che non saranno peraltro editabili per le entrate i cui dati derivano dal modello F24). Nella Faq n. 24 del 21 gennaio 2021 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha evidenziato comunque che la problematica degli accertamenti dell'addizionale comunale Irpef è nota al tavolo tecnico previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020, ma che tuttavia la stessa potrà avere soluzione solo utilizzando le ulteriori risorse stanziate nel fondo dalla legge di bilancio per l'anno 2021, ai fini del cui riparto si terrà conto di questo effetto.

La legge di bilancio 2021 consente di riportare le risorse del fondo non utilizzate nel 2020 all'anno 2021, facendole confluire, come detto, nell'avanzo di amministrazione. La quantificazione dell'avanzo deve tuttavia avvenire sulla base delle risorse ricevute e non utilizzate, per fronteggiare minori entrate o maggiori spese Covid (al netto delle minori spese Covid) e non sulla base del modello di certificazione, la cui finalità è solo quella di far emergere gli effetti che l'emergenza Covid ha avuto sui fabbisogni di spesa e sulle entrate degli enti locali, in ordine all'espletamento delle loro funzioni.

Pur comprendendo quanto sopra, il Ministero ha raccomandato comunque, al fine di offrire una migliore comprensione dei dati contabili, di riportare nella relazione al rendiconto apposita evidenza dell'utilizzo delle risorse del fondo per finanziare la riduzione prudenziale dell'accertamento dell'addizionale comunale Irpef operata nel 2020 e della conseguente divergenza tra la quota utilizzata del fondo risultante dalla certificazione e quella fatta confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Peraltro, va ricordato che in caso di applicazione al bilancio di previsione 2021-2023 della quota dell'avanzo vincolato derivante dal fondo funzioni fondamentali dell'anno 2020, è necessario allegare al bilancio il prospetto di composizione dell'avanzo vincolato presunto (allegato a-2). In questo prospetto, qualora il capitolo di entrata finanzi più capitoli di spesa (come normalmente è avvenuto nel caso del fondo), il principio contabile n. 1 sulla programmazione stabilisce che il dettaglio dei capitoli di spesa deve essere riportato non nell'allegato a-2, ma in apposita sezione della nota integrativa del bilancio di previsione, utilizzando lo stesso schema dell'allegato a-2. Dettaglio che, secondo la risposta della commissione Arconet (Faq n. 43 del 17 dicembre 2020), può essere soddisfatto con il rinvio alla certificazione. Evidentemente da adeguare secondo quanto specificato in precedenza.

(*) Vice presidente Anutel

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