Fisco e contabilità

Anticipazioni di tesoreria maturate fino a fine 2017 e non restituite dall'ente, risponde l'organo straordinario di liquidazione

Competenza a carico dell'Osl in quanto originata da fatti precedenti all'entrata in vigore della nuova norma

di Claudio Carbone

Per gli enti in dissesto finanziario si chiude definitivamente la querelle sulla corretta contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria non restituita alla fine dell'esercizio finanziario. Il contributo che ha interessato e interessa molte amministrazioni locali per l'impatto finanziario sui bilanci che l'anticipazione di tesoreria determina, è stato di recente offerto dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con la deliberazione n. 14/2021.

In particolare, è stato chiarito che è corretto che l'anticipazione di tesoreria maturata e non restituita alla data del 31.12.2017, precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 878, lettera b) della legge 205/2017 che ha modificato l'articolo 255, comma 10 del Tuel, ricada tra le competenze intestate all'organo straordinario di liquidazione, atteso che i fatti gestionali che hanno avuto in concreto ripercussioni sul patrimonio dell'ente sono accaduti prima dell'entrata in vigore della norma.

Di contro, l'articolo 255, comma 10, del Tuel, come modificato dalla legge di bilancio 2018, trova applicazione solo con riferimento alle anticipazioni maturate dal 1° gennaio 2018. È da precisare che della modifica apportata dalla legge 205/2017, con effetto dal 1° gennaio 2018, all'articolo 255, comma 10, del Tuel, che, innovando rispetto al testo precedente, ha aggiunto, tra gli oggetti che non competono all'organo straordinario di liquidazione, l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 10, del Tuel, si era già espresso il ministero dell'Interno, con un parere del 12 settembre 2019. In quel contesto aveva dato risposta affermativa, sotto il profilo della successione delle leggi nel tempo, concludendo, in base al principio tempus regit actus, che soltanto le anticipazioni erogate agli enti in dissesto a decorrere dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della modifica legislativa anzidetta, non competono più all'organo straordinario di liquidazione, mentre quelle erogate prima di tale data, competono all'organo straordinario di liquidazione.

Concetto ribadito anche dalla Corte dei conti Umbra che con la deliberazione in esame ha ritenuto che la questione di diritto intertemporale, riguardante l'applicazione della modifica dell'articolo 255, comma 10 del Tuel, vada risolta con criterio analogo al disposto dell'articolo 252, comma 4, dello stesso Tuel. Quest'ultima disposizione, infatti, nel definire il discrimine temporale della gestione dell'organo straordinario di liquidazione, ne assegna la competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In base a questo principio, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al pagamento della massa passiva. Questo criterio, peraltro, riflette le modalità applicative delle disposizioni sulla successione delle leggi del tempo ed, in particolare, il principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire (articolo 11, primo comma, delle preleggi).

Conclude il giudice contabile che in merito alla questione della definizione della competenza dell'organo straordinario di liquidazione occorre avere riguardo alla legge vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato; perciò per le anticipazioni di tesoreria contabilizzate e non restituite al 31 dicembre del 2017, la competenza resta a carico dell'organo straordinario di liquidazione, in quanto originata da fatti di gestione precedenti all'entrata in vigore della nuova disposizione.

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