Fisco e contabilità

Coronavirus - Niente sospensione per aperture di credito, obbligazioni e derivati

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di Domenico Gaudiello

Con l'accordo siglato il 7 aprile tra Abi, Anci e Upi, i Comuni e le Province potranno chiedere alle banche aderenti la sospensione per un anno della quota capitale delle rate dei finanziamenti che scadono nel corso del 2020 (si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell'8 aprile). In questo modo i Comuni e le Province potranno disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19.

In dettaglio, l'accordo prevede:
• la possibile sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel 2020, per un periodo di sospensione di 12 mesi;
• che il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e le banche aderenti non applicheranno alcuna commissione all'operazione di sospensione);
• che gli interessi maturati nel periodo di sospensione siano corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste;
• che al termine del periodo di sospensione, la banca estenda la durata del piano di ammortamento originario di dodici mesi. In ogni caso la durata complessiva del mutuo, tenuto conto della sospensione, non potrà superare i trenta anni.

L'accordo si applica ai Comuni, alle Province e agli altri enti locali che intendono aderire: città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni e consorzi fra enti locali.

In ogni caso, i finanziamenti oggetto di sospensione devono avere la forma tecnica del mutuo. Gli enti locali che vogliano avvalersi di questo accordo, dovranno inviare la domanda di sospensione entro il 15 maggio. Fin qui i termini attuali dell'accordo.

Allo stato, mancano all'appello previsioni per la sospensione delle rate dei prestiti obbligazionari degli enti locali e dei differenziali contratti derivati degli enti locali.
La cosa non è di poco conto se si pensa ai numerosi prestiti obbligazionari domestici sottoscritti interamente da un solo istituto di credito: si tratta di una situazione sostanzialmente identica a quella di un mutuo, per quanto in questi casi non ne ricorra la forma tecnica.
Il Comune che abbia emesso un prestito obbligazionario sottoscritto interamente da un singolo istituto non potrà dunque accedere alla sospensione? Gli stessi dubbi possono valere per il rientro delle aperture di credito, giacché anche queste sono inspiegabilmente escluse dall'ambito applicativo dell'accordo. Veniamo ai contratti derivati pendenti sui mutui (e sui prestiti obbligazionari). L'accordo non li menziona: è plausibile ritenere che i derivati rimarranno pertanto in piedi e conserveranno così la scadenza naturale originaria. Questa scadenza, ovviamente, non coinciderà più con quella del mutuo sottostante, che nel frattempo ha beneficiato della sospensione e quindi conseguito una durata maggiore. Eppure, se la finalità dichiarata dell'accordo è quella di liberare liquidità per l'ente locale, allora è del tutto plausibile anche il caso in cui l'ente locale richieda alla banca una analoga sospensione del pagamento del differenziale negativo eventualmente maturato a suo carico in base al contratto derivato.

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