I temi di NT+L'ufficio del personale

Elaborazione buste paga, straordinario, inquadramento e indennità

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Elaborazione delle buste paga: solo a professionisti iscritti agli albi professionali
Il Tar Lazio con la sentenza n. 11035/2020, ha accolto il ricorso di una ditta partecipante a una procedura di affidamento del servizio relativo alla gestione operativa dei processi dell'amministrazione del personale, avverso l'aggiudicazione disposta in favore di altra compagine non costituita nella forma di società tra professionisti.

In particolare, il Tar ha sottolineato come, alla luce del quadro normativo vigente, le attività riservate ai professionisti abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 12/1979 possono essere esercitate in forma societaria soltanto ove sia costituita una società tra professionisti, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 10 della legge 183/2011. Alcune delle attività di gestione del personale, laddove implicano l'attività di elaborazione delle buste paga e di cura delle elaborazioni necessarie agli adempimenti previdenziali e assicurativi, attività connotate da una certa complessità di tipo tecnico-giuridico e/o tecnico-contabile, che si attuano attraverso l'espletamento di prestazioni di carattere intellettuale implicanti l'acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali, si possono quindi svolgere solo con l'iscrizione agli albi professionali prevista dall'articolo 1 della legge 12/1979.

Risparmi dello straordinario e fondo risorse decentrate
All'Aran è stato chiesto se è obbligatorio alimentare le risorse accessorie variabili con i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario prevista all'articolo 14 del Ccnl 1 aprile 1999.
Con il parere CFL98 del 29 settembre 2020, è stato evidenziato che la norma contrattuale contenuta nell'articolo 67, comma 3, lettera e) del Ccnl del 21 maggio 2018 ha previsto espressamente che, per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario (articolo 14 del Ccnl del 1 aprile 1999), confluiscono nel fondo delle risorse decentrate dell'anno successivo.

I predetti risparmi accertati, a consuntivo per ciascun anno, corrispondono al quantitativo residuo delle risorse del fondo per lo straordinario non utilizzato in relazione a quelle prestazioni lavoro straordinario non autorizzate e non rese da parte del personale.

Inquadramento in categoria D
«La categoria D contempla attività caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche, la cui base teorica è conseguibile con la laurea breve o il diploma di laurea, un contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi, la elevata complessità dei problemi da affrontare, relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza e relazioni esterne con altre istituzioni anche con rappresentanza istituzionale, relazioni con gli utenti di natura diretta - anche complesse - e negoziale».
Sono queste le conclusioni della Corte di cassazione lavoro contenute nell'ordinanza n. 23147/2020, con la quale ha respinto il ricorso di alcuni lavoratori inquadrati nella categoria inferire C che avevano chiesto il pagamento delle differenze di retribuzione maturate per l'asserito esercizio delle mansioni superiori di bibliotecario (categoria D).

Indennità personale ai dipendenti di categoria A e B1
L'indennità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3, del Ccnl 16 luglio 1996 va ancora riconosciuta al personale delle categorie A e B relativamente ai profili della posizione economica B1?
Con il parere CFL102 /2020 l'Aran ha ricordato che l'articolo 70-septies del Ccnl del 21 maggio 2018, al fine di evitare dubbi applicativi, ha confermato, espressamente, l'indennità di 64,56 euro annue lorde, di prevista dall'articolo 4, comma 3, del Ccnl del 16 luglio 1996, per il personale che viene assunto nei profili della categoria A o nei profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto dell'articolo 22 del Dlgs 75/2017, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale. Il Ccnl 21maggio 2018 non ha, quindi, operato alcun intervento modificativo della richiamata disciplina contrattuale.