Personale

Entrate: «bonus 100 euro» in busta paga anche ai dipendenti in distacco e permesso sindacale

Il bonus riconosciuto dal decreto Cura Italia compete anche al lavoratore sindacalista convocato dal datore di lavoro

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Il premio di 100 euro, riconosciuto con il decreto Cura Italia ai lavoratori dipendenti per le giornate di presenza al lavoro nello scorso mese di marzo, compete anche al lavoratore sindacalista impegnato in attività, in caso di convocazione del datore dei propri dipendenti in distacco o in permesso sindacale.
Il bonus è riconosciuto anche nel caso in cui l'attività venga svolta presso la sede sindacale, a condizione che il sostituto d'imposta abbia acquisito la documentazione finalizzata alla attestazione della presenza.

Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 519/2020.

La richiesta di interpello
Un'amministrazione, dopo aver seguito le indicazioni fornite dall'Agenzia sulle corrette modalità di calcolo del premio delle 100 euro per i giorni di lavoro effettivamente prestati nel mese di marzo (con le circolari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 11/E del 6 maggio 2020 e con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020), si è interrogata su come calcolare l'incentivo nella fattispecie di dipendenti in permesso o distacco sindacale.
In particolare, la questione attiene alla fattispecie del personale in distacco o in permesso sindacale che in alcune giornate di marzo è stato convocato dall'amministrazione per svolgere attività sindacale. Queste giornate sono valide ai fini del riconoscimento del premio?
E, ancora, le giornate i cui questi dipendenti abbiano effettuato l'attività sindacale presso la sede del sindacato che ne possa rendere idonea attestazione, sono valide?

La risposta
L'Agenzia precisa che le norme sui distacchi e permessi sindacali (articoli 31 e 32 del Dpr 164/2002) non prevedono l'interruzione del rapporto di lavoro in caso di svolgimento dell'attività sindacale, perché questa attività configurando una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Quindi non rappresenta una circostanza ostativa al riconoscimento dell'incentivo.
Tuttavia, si legge nel parere, affinché possa trovare applicazione l'articolo 63 del decreto Cura Italia anche l'attività sindacale deve essere svolta in presenza, quindi è necessario che su convocazione dell'amministrazione i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio.
Se invece l'attività sindacale è svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale, sarà cura dell'Amministrazione di appartenenza acquisire l'attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.

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