Urbanistica

Superbonus, ecco quando l'unità immobiliare è «funzionalmente indipendente»

L'Agenzia delle Entrate indica gli impianti che determinano l'indipendenza (oltre l'accesso all'abitazione)

di Massimo Frontera

Ai fini della fruizione del Superbonus, fermi restando tutti gli altri requisiti, l'unità immobiliare può considerarsi "funzionalmente indipendente" quando dispone in via esclusiva e dedicata di almeno tre impianti tecnici tra acqua, luce, gas e climatizzazione invernale. L'indipendenza funzionale è assicurata anche se l'impianto fognario è allacciato ad altre unità immobiliari. Inoltre non rileva se l'impianto del gas sia allacciato alla rete oppure se viene alimentato da un serbatoio. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate con due risposte a interpello pubblicate oggi martedì 16 febbraio.

Indipendenza degli impianti

In un caso (interpello n. 115) il contribuente precisava che l'unità immobiliare da lui acquistata, e sulla quale era intenzionato ad avviare interventi di efficientamento energetico, condivide con un'altra unità immobiliare il solo scarico di fogna nera. In un altro caso (interpello n.116), il contribuente precisava di essere comproprietario di un'abitazione allacciata con un serbatoio esclusivo di gas, con un impianto esclusivo di riscaldamento e acqua sanitaria, con un impianto esclusivo di luce elettrica e, infine con un «impianto idrico dotato di un contatore unico (di fatto un'unica utenza comune) posto a circa 1 km dall'edificio condominiale in prossimità del quale, in corrispondenza della diramazione ad ogni singola unità, vi è un contatore esclusivo di ripartizione e contabilizzazione». Quanto all'impianto idrico-fognario, «gli impianti di deiezione e depurazione dei reflui civili sono esclusivi, ma solo finché non convogliati verso un depuratore comune». Preliminarmente, l'Agenzia ricorda che per essere considerata funzionalmente indipendente, l'unità immobiliare deve essere dotata «di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra «impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale». In tutti i casi prospettati le Entrate confermano la possibilità di fruizione del superbonus.

Indipendenza dell'accesso alla proprietà

Con l'occasione ricorda anche in quali circostanze l'unità immobiliare può considerarsi funzionalmente indipendente sotto il profilo dell'accesso alla proprietà. Sono i casi in cui «all'immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione; all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile». «Nel caso di una "villetta a schiera", pertanto - precisa l'Agenzia - si ha "accesso autonomo dall'esterno" qualora, ad esempio: la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto; il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari».

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