Personale

Congedi Covid per genitori, niente risorse per sostituire il personale della prima infanzia

Rimangono nel limbo i servizi educativi gestiti da Comuni e privati

di Amedeo Di Filippo

L'articolo 2 del Dl 30/2021 introduce una nuova versione dei congedi per genitori impegnati nella cura dei figli in Dad o in quarantena e prevede risorse specifiche per garantire la sostituzione del personale della scuola che ne fruisce. Rimangono nel limbo i servizi educativi per la prima infanzia gestiti da comuni e privati, per i quali non resta che sperare nel decreto sostegni.

Il congedo
Particolarmente articolata la formulazione dell'articolo 2, che riconosce al genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione di quest'ultimo o della quarantena. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio che sia però minore di 14 anni può astenersi dal lavoro per gli stessi periodi.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i periodi di astensione è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e prevista la contribuzione figurativa. Nel caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni uno dei genitori ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il bonus
Il comma 4 prevede inoltre che gli eventuali periodi di congedo parentale concessi per figli con disabilità di grave, fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all'indennità al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata, autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e dipendenti del settore sanitario, per i figli conviventi minori di 14 anni possono scegliere la corresponsione del bonus baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, erogato mediante il libretto famiglia, la cui fruizione è alternativa ai congedi.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo ovvero non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del congedo o del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste.

Le sostituzioni
Siamo così al comma 9 che, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici, autorizza la spesa di 10,2 milioni di euro quest'anno. La logica è chiara: far sì che anche il personale della scuola, chiamato a gran voce a riaprire i battenti, possa legittimamente fruire dei congedi tramite la previsione - e il pagamento - di personale in sostituzione.
Il problema è che, come ormai sempre più spesso accade, il legislatore d'urgenza dimentica che nel panorama educativo nostrano non ci sono solo le «istituzioni scolastiche», ossia le scuole statali, ma anche un pelago di servizi educativi per la prima infanzia composto da nidi d'infanzia, sezioni primavera, centri per bambini, scuole dell'infanzia, generalmente gestiti da comuni o da privati, il cui personale rimane fuori dall'alveo di applicazione del comma 9. O meglio, questo personale ha evidentemente diritto a fruire dei congedi introdotti dall'articolo 2 del Dl 30, ma le sostituzioni utili a garantire il servizio restano a carico dei gestori. Problema che si somma alla difficoltà di reperire personale disponibile alle sostituzioni - spesso di breve durata - anche perché già impegnato e di giovane età, come tale possibile fruitore dei medesimi congedi.

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