Appalti

Rup sempre tenuto a verificare i costi della manodopera se l'offerta non è potenzialmente anomala

Il mancato controllo sugli oneri per il personale può determinare l'illegittimità degli atti di aggiudicazione

di Stefano Usai

Verifica del costo della manodopera e verifica «complessiva» sull'offerta hanno funzioni e scopi differenti e il Rup è sempre tenuto a effettuare il controllo sul costo del personale indicato dall'appaltatore a pena di illegittimità degli atti di aggiudicazione. È questo in sintesi l'epilogo della sentenza n. 1994/2020 del Tar Campania.

La vicenda
Il giudice campano ha espresso importanti considerazioni in tema di verifica, ritenuta obbligatoria, del costo della manodopera, che l'appaltatore deve indicare nell'offerta tecnico/economica presentata, e soprattutto in tema di rapporti tra la verifica predetta – che ha una propria autonomia – e la verifica "complessiva" sulla congruità dell'offerta.
In relazione a un appalto per aggiudicare il «servizio di vigilanza non armata e portierato» con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e applicazione della clausola sociale, il ricorrente ha censurato l'omissione – da parte del Rup – sulla verifica del costo della manodopera.
Questo modus agendi è ritenuto illegittimo e in particolare è ritenuto inaccettabile il fatto che la stazione appaltante abbia escluso, si legge in sentenza, «tale doveroso adempimento sull'erroneo presupposto che la concorrente, risultata aggiudicataria, non avesse riportato un punteggio superiore ai 4/5 del massimo, per entrambi i parametri di qualità e prezzo previsti nel disciplinare (articolo 97 del Dlgs 50/2016)».

La decisione
Il giudice ha condiviso la censura evidenziando che l'articolo 95, comma10 del codice dei contratti ha stabilito l'obbligo per i Rup di sottoporre l'offerta dell'impresa aggiudicataria «a rituale verifica dei costi di manodopera, che la stessa ha necessariamente dichiarato in gara».
L'approdo giurisprudenziale, sul tema, ha chiarito che si tratta «di una verifica necessaria a prescindere dall'emersione di situazioni di anomalia dell'offerta» (Tar Milano, n. 978/2020).
L'aspetto interessante, sotto il profilo pratico, è la chiara distinzione tra l'ambito della verifica dei costi della manodopera rispetto alla verifica della potenziale anomalia. Nella seconda, in sostanza, non può sostenersi, in astratto, che sia sempre assorbita la prima (salvo, evidentemente, che lo si dimostri).
La circostanza cruciale, che «non si può obliterare» riguarda le finalità, differenti, di detti controlli.
La verifica sui costi di manodopera da ritenersi per legge obbligatoria, quindi a prescindere dal fatto che l'offerta risulti potenzialmente anomala (articolo 97 del Codice) o venga effettuata la verifica facoltativa, «mira alla comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva».
Obbligo che non solo è posto a presidio «della regolarità della procedura (e della futura esecuzione dell'appalto), quanto piuttosto a tutela delle maestranze». Aspetto, quindi, imprescindibile, sotteso alla verifica in parola, è la certificazione sulla capacità «dell'impresa di assolvere agli obblighi retributivi e contributivi durante il rapporto contrattuale, talchè un importo incongruo non è solo il frutto di un'analisi errata, ma la spia di un potenziale rischio di non correttezza in fase esecutiva».
La verifica sulla potenziale anomalia, invece, ha uno scopo e un raggio di azione più ampio nel senso che è diretta ad accertare «la sostenibilità economica complessiva dell'offerta, alla luce delle prestazioni contrattuali e di quelle, eventualmente migliorative, dedotte nel progetto tecnico presentato in gara dall'impresa aggiudicataria».
Questa verifica, a differenza della prima, risulta caratterizzata dall'esercizio di una «discrezionalità tecnica, di regola insindacabile se non per manifesta erroneità o irragionevolezza (Consiglio di Stato, n. 6317/2020)».
L'epilogo della pronuncia ha accertato che la verifica sui costi della manodopera non è stata eseguita dal Rup determinando l'illegittimità degli atti di aggiudicazione anche se il giudice non ha statuito l'inefficacia del contratto già stipulato, e oramai giunto a conclusione, ma, potenzialmente, solo dell'eventuale proroga.
La statuizione, in ogni caso, richiede quindi un approccio più attento del Rup chiamato, pertanto, a esprimersi sempre sulla congruità del costo della manodopera anche nel caso in cui non proceda con la verifica sulla potenziale anomalia dell'offerta. Da notare che nel caso in cui, pur a verifica sulla manodopera omessa, qualora questa risultasse, in una giudizio postumo, congrua l'eventuale vizio degrada a mera irregolarità della procedura non tale da determinarne l'illegittimità.

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