Amministratori

L’Anaci può impugnare le ordinanze del sindaco

Il Cga Sicilia riconosce che la pregiudiziale in primo grado va riesaminata

di Rosario Dolce

Le associazioni possono impugnare le ordinanze sindacali e sono legittimate a farlo. È affermato nella sentenza 215/2021 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia (omologo del Consiglio di Stato), rimettendo al giudice di primo grado la questione, dopo aver annullato la sentenza impugnata.

Il caso da cui prende spunto dall’impugnazione, da parte di Anaci Palermo, delle ordinanze sindacali del Comune di Messina in tema di raccolta differenziata, in particolare per l’obbligo di comunicare al Comune i dati dell’anagrafe condominiale e di esporre una targa con nome e cognome dell’amministratore e per le responsabilità di vigilare sulla corretta differenziazione dei rifiuti e del loro conferimento nei mastelli.

Nella prima pronuncia (Tar Catania, sentenza 191/2021) , dopo una sospensiva in cui aveva riconosciuto il diritto di Anaci a stare in giudizio, nella sentenza aveva invece rilevato, in via pregiudiziale, che l’Anaci (quale associazione impugnante), in realtà, non avesse alcuna legittimazione sostanziale a contestare l’ordinanza (ancor prima di quella processuale).

Ma il Cga Sicilia ha ribaltato la decisione di primo grado, affermando, tra l’altro, che l’avere ritenuto, da parte del primo giudice, sussistente una inammissibilità preclusiva della proponibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti di primo grado, esubera e travalica la portata dell’eccezione , sino a potersi considerare un vero e proprio rilievo d’ufficio. Ma quest’ultimo, in quanto non preceduto dalla sottoposizione della tematica alle parti processuali, realizza la violazione del disposto di cui all’articolo 73 comma 3, del Codice del processo amministrativo.

La decisione è stata quindi rinviata al Tar per consentirgli di decidere sul merito del ricorso prospettato dall’Anaci.

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