Fisco e contabilità

Chi nel 2019 ha pagato solo la Tasi può evitare l’acconto Imu

Alcuni proprietari di immobili possono non versare il primo acconto Imu che scade il 16 giugno: la determinazione dell’acconto richiede infatti il riferimento all’imposta 2019 e in assenza del dato storico il versamento può essere omesso. Il comma 762 della legge 160/2019 dispone che in sede di prima applicazione dell’imposta la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019. Essendo la Tasi non più dovuta ne consegue che essa si somma all’importo dell’Imu e la metà della somma verrà versata utilizzando il codice tributo dell’Imu. Se però lo scorso anno l’Imu non era dovuta mentre era dovuta la Tasi, il primo acconto può essere omesso. Lo precisa il Dipartimento delle Finanze con la circolare 1/DF/2020.

È il caso dei fabbricati rurali strumentali che nel 2019 non erano soggetti a Imu, ma alla Tasi e quindi mancando il dato di riferimento il primo acconto non è dovuto; ove il possessore intenda comunque pagare può farlo applicando l’aliquota base dello 0,1%. Per questi fabbricati classificati nel gruppo D non opera la riserva a favore dello Stato. L’aliquota dello 0,1% si applica anche ai fabbricati strumentali rurali non iscritti nella categoria D10, ma contraddistinti dalla annotazione di ruralità ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto come succede per gli uffici delle aziende agricole (A10).

Medesima situazione per i fabbricati merce, posseduti dalle imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati, non soggetti a Imu ma a Tasi; anche qui il primo acconto 2020 può non essere versato o calcolato con l’aliquota dello 0,1%. In questo caso il comune può aumentare l’aliquota fino allo 0,25%, ma per la deliberazione i Comuni hanno tempo fino al termine per la approvazione dei bilanci (31 luglio); le nuove aliquote dovranno essere rese note entro il 28 ottobre e quindi dopo la scadenza del primo acconto Imu.

Sono legittimati a non versare il primo acconto i soggetti che hanno acquistato l’immobile nel primo semestre 2020 mancando il dato storico di riferimento e cioè l’imposta versata per il 2019. Nulla vieta che il contribuente provveda al versamento sulla base dei mesi di possesso 2020 adottando aliquote e detrazioni per l’anno 2019.

Secondo il Dipartimento delle Finanze c’è un caso in cui il contribuente per avendo acquistato l’immobile nel 2020 è tenuto al versamento dell’acconto e cioè quando nel comune in cui è situato il nuovo immobile ne ha venduto un altro nel 2019. In questo caso può procedere versando la metà dell’Imu più Tasi 2019, oppure versando l’Imu per i mesi di possesso del nuovo immobile con le aliquote 2019.

Altro caso l’abitazione tenuta a disposizione nel 2019 e utilizzata come abitazione principale nel 2020 e vic. Se la abitazione è divenuta prima casa nel 2020 l’acconto Imu non è dovuto in quanto viene meno il presupposto soggettivo; se nel 2020 tale fabbricato è divenuto a disposizione l’imu è dovuta ma per il primo semestre può essere omesso il versamento mancando il riferimento storico del 2019 essendo allora l’abitazione principale.

Infine nessuna variazione nella determinazione dell’acconto per i comproprietari di terreni inclusi in piani di edificazione coltivati da almeno un comproprietario con la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale agricola. Tale terreno è considerato per tutti agricolo ed i soggetti privi delle qualifiche professionali lo tassano assumendo il valore catastale (Dipartimento delle Finanze risoluzione n. 2 /2020).

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