Appalti

Appalti fuori programmazione, incentivi per le funzioni tecniche solo se c'è il regolamento interno

La nomina del Dec in appalti di fornitura e servizi sotto i 500mila euro deve essere motivata in modo chiaro ed esplicito

di Stefano Usai

La Corte dei conti Emilia Romagna con la delibera n. 11/2021 ha affrontato il tema dell'erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche (articolo 113 del codice dei contratti). Nel rispondere hai quesiti la sezione ha chiarito alcune zone d'ombra pratico/applicative della normativa con indicazioni sicuramente di utilità generale.

Incentivi senza programmazione
Uno dei quesiti ha posto la questione della possibilità di liquidare gli incentivi per appalti che non sono stati inseriti nella programmazione come previsto dall'articolo 21 del codice dei contratti. Programmazione che oggi riguarda non solo i lavori di importo pari o superiore ai 100mila euro ma anche forniture e servizi per importi pari o superiori ai 40mila euro.
Sul tema la sezione ha ritenuto che l'indirizzo delle sezioni tendenti ad affermare l'impossibiltà di procedere con le liquidazioni, piuttosto restrittivo fondato sulla centralità della programmazione (Corte dei conti Lombardia, deliberazione n. 310/2019) può ritenersi superabile sempre che ricorrano le condizioni legittimanti per la liquidazione.
Il collegio, pertanto, ha ritenuto possibile l'erogazione fermo restando la ricorrenza delle condizioni imprescindibili che vengono sintetizzate in delibera.
In particolare, è necessario che la stazione appaltante si sia dotata di apposito regolamento interno, «essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati»; quindi, che le risorse finanziarie del fondo - desumibile da previsione di bilancio - costituito ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale; che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell'appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori posti a base di gara; infine che l'incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50 per cento del trattamento economico complessivo e che, negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

L'incentivo negli appalti di forniture e servizi
Un altro quesito interessante ha riguardato la possibilità, o meno, di nominare il direttore dell'esecuzione negli appalti di forniture e servizi di importo inferiore ai 500mila euro (come invece previsto/richiesto nelle linee guida dell'Anac n. 3 dedicate al Rup) per i quali sia certificata, però, una complessità di funzioni (il quesito ha riguardato l'esecuzione di un servizio di pulizia).
Il collegio ha ritenuto che si possa nominare un direttore dell'esecuzione differente dal Rup nel caso in cui la distinzione/scissione dei compiti sia necessaria proprio a causa delle specificità/complessità dell'appalto di servizi e forniture.
Le fattispecie declinate nel documento dell'Anac, si legge nella deliberazione, infatti devono essere intese come alternative.
Secondo il collegio escusso il parametro numerico (la soglia dei 500mila euro) «può rappresentare tuttavia un criterio di orientamento, in quanto solo in circostanze davvero eccezionali le funzioni tecniche associate a un appalto di forniture e di servizi di importo più esiguo potranno dirsi caratterizzate da quella particolare complessità che, come già ricordato in risposta al primo quesito, rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione».
Pertanto, la nomina del Dec in appalti di importo inferiore implica l'assunzione di responsabilità da parte del dirigente/responsabile del servizio e dello stesso Rup visto che l'individuazione di un controllore dell'esecuzione distinto dal responsabile unico del procedimento esige una chiara ed esplicita motivazione.
Ciò, ha proseguito la delibera, «coerentemente con la ratio della norma, data dall'esigenza di accrescere l'efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell'ente interessato».

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