I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Processo tributario, rebus udienza in presenza o con scambio di memorie

di Marisa Abbatantuoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

L'articolo 221, comma 2, del Dl 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, modifica in parte l'articolo 83 del Dl 18/2020, che può essere definita la prima norma emergenziale prevista per la giustizia, che al paragrafo 7 lettere F, G, ed H stabiliva le misure per la gestione delle udienze; inoltre, l'attuale comma 2 prevede un regime emergenziale sino al 31 ottobre 2020.

Tuttavia, sin dall' adozione del decreto Rilancio, gli attori del processo tributario si sono schierati a favore o contro l'applicazione, anche alla giustizia tributaria del disposto dell'articolo 221, la norma di nuovo conio infatti, al comma 4, consente ai giudici civili, l'applicazione, fino al 31 ottobre 2020, di una modalità cartolare di celebrazione delle udienze, senza partecipazione dei difensori. Tuttavia, l'articolo 221 concerne dal punto di vista letterale, esclusivamente la sola giustizia civile (e penale), non menzionando la giustizia tributaria che quindi, per molti non sarebbe rientrata nella previsione.

Vero è che a favore della tesi che vedeva escludere dal disposto la Giustizia tributaria si sono adoperate molte CT italiane, tra le quali quelle marchigiane. A far luce sulla nebulosa applicazione normativa, è intervenuto un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto 14 agosto 2020 n. 104, meglio conosciuto come «decreto di agosto» che, con un vero colpo di spugna alle udienze in presenza prevede la possibilità sino al 31 dicembre 2020 per le parti processuali di adottare le medesime modalità di svolgimento dell'udienza previste dal disposto dell'articolo 221 e che giustappunto all'38 bis intitolato «Disposizioni in materia di processo tributario» prevede che fino al 31 dicembre 2020 nel processo tributario il giudice può disporre che le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Inoltre, sarà il giudice a comunicare alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegnerà alle stesse un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle stesse. Inoltre, a ciascuna delle parti è riservata la facoltà di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento e in tal caso il giudice provvederà entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice dispone il rinvio dell'udienza ad altra data.

Entro il 13 ottobre, l'assembla dovrà votare l'emendamento, che qualora abbia esito positivo andrà a contemperare le esigenze di distanziamento con quelle di ritrosia all'udienza da remoto o a distanza, come previsto dal decreto fiscale 2019 (articolo 16, comma 4, Dl 119/2018) e che è in gestazione da diversi anni; ma del resto come scriveva il Manzoni: «Il buon senso c'era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune». Difatti, se si riflettesse su quanto potrebbe accadere, ci si accorgerebbe che le qualora le parti processuali non provvedano al deposito di note scritte oppure chiedano la trattazione orale, il collegio dovrebbe rinviare l'udienza, che non è escluso sia successiva al 31 dicembre 2020, ingessando così il processo tributario.