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Coronavirus/1. Stretta sull'attività nei cantieri ferma l'edilizia, vanno avanti le opere pubbliche

Ma intanto in tre regioni è stato decretato lo stop e arriva la restrizione sugli spostamenti dei ministeri Salute e Interno

di Massimo Frontera

Scatta da oggi al stretta sui cantieri che arriva dal Dpcm del governo, firmato dal premier ieri sera, cui si sommano altri provvedimenti presi recentemente da alcuni territori, come le regioni Lombardia, Campania e Piemonte e le Province di Trento e Bolzano. A rendere complicata la prosecuzione dei cantieri consentiti c'è anche l'ordinanza dei ministeri Salute e Interno che vieta gli spostamenti al di fuori del comune di residenza.

Proseguono le opere pubbliche
Le uniche attività che possono proseguire sono quelle identificate dai codici Ateco 42, relativo all'Ingegneria civile, e 43.2, relativo alla Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione. L'indicazione significa che potranno proseguire anche gli interventi compresi nelle relative sottocategorie. Più in dettaglio, il capitolo 42 (Ingegneria civile) include la stragrande maggioranza dei lavori pubblici distinti nelle tre sottocategorie della Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2) e Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9). Per quanto riguarda le attività indicate con il codice 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione) sono incluse le sottocategorie "Installazione di impianti elettrici" (43.21), "Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria" (43.22) e "Altri lavori di costruzione e installazione" (43.29).

Si ferma l'edilizia privata e l'immobiliare
Si fermano invece tutti gli interventi che ricadono nella "Costruzione di edifici" definita dal Codice Ateco 41. Questa categoria, spiega l'Istat, «include lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo. Sono inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea. È compresa inoltre la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali». Ci sono due sottocategorie. La prima riguarda lo Sviluppo dei progetti immobiliari (41.1), la seconda riguarda la "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali". Quest'ultima categoria «include la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti. La realizzazione della costruzione, in parte o nella sua totalità può essere data in affidamento all'esterno (outsourcing). È incluso lo sviluppo di progetti immobiliari con costruzione». L'Istat precisa inoltre che «se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l'attività è classificata nella divisione 43», che riguarda invece attività che vengono consentite, limitatamente agli impianti (43.2).
Lo stop disposto dal Dpcm Conte scatta dal 23 marzo e termina il 3 aprile.

Ordinanza Interno-Salute: divieto di spostamenti
La prosecuzione dei cantieri è condizionata alla disponibilità di manodopera e maestranze, che sono spesso provenienti da località lontane dal luogo di lavoro, e in ogni caso, difficilmente lavorano in cantieri che si trovano nello stesso comune di residenza. In questo senso l' ordinanza varata domenica 22 marzo dai ministeri della Salute e dell'Interno - che vieta gli spostamenti al fuori del comune in cui si trova alla data del 22 marzo, «salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute» - rende ancora più complicata la prosecuzione del cantiere.

Cantieri chiusi in Lombardia, Campania, Piemonte
Intanto però, la decisione di chiudere i cantieri, è stata presa già il 21 marzo dai due governatori della Lombardia, Attilio Fontana, e del Piemonte, Alberto Cirio, con due provvedimenti "omnibus". In ciascuno dei due provvedimenti si legge la misura relativa ai cantieri, in forma identica nei due testi. Il giorno prima era stato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca a chiudere i cantieri. La disposizione sullo stop alle attività edilizie nei rispettivi territori regionali, si legge al punto 20 del decreto del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, n.34 del 21 marzo 2020 . «È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza e sicurezza». L'efficiacia della misura è stabilita fino al 3 aprile. Identica disposizione si legge al punto 15 dell' ordinanza n.514 , firmata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sempre il 21 marzo 2020. In questo caso però l'efficiacia è stabilita fino al 15 aprile.

In Campania, il governatore Vincenzo De Luca, con l' ordinanza n.19 del 20 marzo 2020 dispone la sospensione dei cantieri, distinguendo tra privati e pubblici. «È sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e dalle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza». «Per i lavori a committenza pubblica - si legge ancora - fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Per le lavorazioni differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data delle presente ordinanza». Le misure decise in Campania hanno effetto fino a 3 aprile.

Il Dpcm 22 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta

La lista delle attività economiche «essenziali» che possono proseguire

Ordinanza 22 marzo 2020 dei ministeri Salute e Interno

Ordinanza 514/2020 del presidente della Lombardia

Decreto 34/2020 del presidente del Piemonte

Ordinanza n.19 del 20 marzo 2020 del presidente della Campania

Il Dpcm del 22 marzo 2020 firmato dal premier

L'allegato del Dpcm 22 marzo 2020 con le attività neceaarie che possono proseguire

L'ordinanza Salute-Interno sul divieto di spostamento al di fuori edel proprio Comune

Ordinanza n.514 del 21 marzo 2020 del presidente della Regione Lombardia

Decreto n.34 del 21 marzo del presidente della regione Piemonte

L'ordinanza del presidente della regione Campania

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