Amministratori

Indennità di funzione al sindaco, il criterio della popolazione è un dato «dinamico»

Quella residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall'Istat

di Manuela Sodini

L'indennità di funzione spettante al sindaco viene rapportata alla popolazione intesa in senso dinamico, vale a dire quella residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall'Istat, e non da un dato statico espresso dal censimento.

Questa è la sintesi/massima del parere pubblicato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, in risposta alla richiesta di un parere sulla determinazione dell'indennità di funzione dovuta al sindaco di un Comune istituito dal 1° gennaio 2018 a seguito della fusione tra tre Comuni.

La corresponsione agli amministratori locali di una indennità per la funzione svolta trova fondamento nell'articolo 82 del decreto 267/2000. In particolare, il comma 8 stabilisce che le indennità di funzione del sindaco sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Alla disposizione è stata data attuazione con il Dm 4 aprile 2000 n. 119 che ha fissato i parametri per la determinazione delle indennità, prevedendo un sistema tabellare diversificato a seconda delle dimensioni demografiche degli enti.

Nel parere si specifica che il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali frequentemente determina, per diversi fini, una disciplina normativa differenziata per classi demografiche, il cui criterio statistico di riferimento è dettato dall'articolo 156 del Tuel, dove al comma 2 si stabilisce che «Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, … che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunita' montane. Per le comunita' montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile».

In proposito, nel parere si richiama la pronuncia della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (Delibera n. 7/2010), dove si afferma che il criterio della «popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente», rappresenta la normativa di riferimento per rilevare le variazioni demografiche che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel Dm 4 aprile 2000 n. 119, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli amministratori. Il criterio, in quanto riferito a dati attuali, prevale su quelli più risalenti rappresentati dal censimento.

Nel caso di specie trattandosi di ente istituito nel 2018 a seguito di una fusione tra Comuni, il parere specifica che l'eccezione indicata dall'articolo 156 del Tuel per gli enti di nuova istituzione, vale a dire utilizzo del dato dell'ultima popolazione disponibile, non trova applicazione, ma si ricorre alla regola generale dettata dall'articolo 156, comma 2, potendosi ben individuare la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati Istat.

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