Personale

Incrementi del fondo per la polizia locale fuori dal tetto del salario accessorio ma a certe condizioni

di Gianluca Bertagna

La Corte dei conti delle Marche con la delibera n. 3/2020 torna sulla delicata questione dell'assoggettamento o meno al limite del trattamento accessorio delle economie da sanzioni al codice della strada destinate a incentivare il personale della polizia locale. Dopo che il contratto 21 maggio 2028 ha ritenuto di far rientrare questi «progetti» tra le tipologie degli obiettivi del piano della performance (articolo 67, comma 5, lettera b) i dubbi degli operatori su come operare concretamente non si sono fatti attendere.

Le somme per «progetti»
Tra le varie misure connesse al miglioramento della sicurezza stradale, al cui finanziamento la quota dei proventi può essere destinata, l'articolo 208, comma 5-bis del Codice della Strada annovera, tra l'altro, anche i «progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (…)», senza tuttavia chiarire se, ed eventualmente in che modo, il loro finanziamento possa essere utilizzato per remunerare le prestazioni del personale addetto ai servizi di polizia locale. Il fatto è che queste azioni potrebbero rimanere inutilizzate in costante vigenza dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 che prevede di non superare il corrispondente importo dell'anno 2016 con il trattamento accessorio complessivo di ciascuno esercizio. Su questa dinamica però l'intervento della Sezione Autonomie della Corte dei conti contenuto nella deliberazione n. 5/2019 era stato inequivocabile: questi proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica e quindi al tetto del 2016 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 18 aprile 2019).

Le esclusioni dal limite
Subito dopo, però, i magistrati contabili avevano previsto un'eccezione. Infatti, non è inclusa nel limite dell'articolo 23, comma 2 «la quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel fondo delle risorse decentrate e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro». Conclusione un po' criptica che a quanto pare ha avuto bisogno di un maggior chiarimento che è proprio giunto con la delibera della Corte dei conti delle Marche in esame. L'esclusione, di fatto, deve considerarsi ammissibile soltanto per le implementazioni della parte variabile del fondo delle risorse decentrate da destinare agli istituti di incentivazione del personale della polizia locale, corrispondente alla quota di proventi contravvenzionali, eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario, che provengano dalle riscossioni di accertamenti compiuti nell'esercizio corrente, senza che in essa possano esservi ricomprese anche quelle accertate nell'esercizio precedente e incassate nell'esercizio corrente oppure derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti.

La delibera della Corte dei conti Marche n. 3/2020

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