Urbanistica

Caduta in strada, il capo del settore Lavori pubblici non è automaticamente responsabile

La Cassazione stabilisce i paletti entro i quali si può chiamare in causa il responsabile del servizio comunale in base allo stato di manutenzione dell'asfalto

di Mauro Salerno

Il capo del settore Lavori pubblici di un Comune non può essere automaticamente considerato responsabile per l'incidente capitato a un pedone in strada. A meno che non sia provato che l'incidente sia causato da«situazioni particolarmente critiche» del manto stradale e «con vizi occulti al di fuori dalla "normale" usura dell'asfalto». Al contrario se lo stato della strada si trova in condizioni di usura normale, e per questo «contenibile solo attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria» non definitivi, la posizione di garanzia del responsabile del servizio comunale non basta a ritenerlo imputabile a livello penale.

È questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n.6513/2021 pubblicata il 19 febbraio. La pronuncia prende le mosse dal caso di un'anziana signora deceduta a seguito di una caduta riportata in strada. In primo grado i giudici avevano ritenuto penalmente responsabile il capo del servizio Lavori pubblici del Comune, per non aver provveduto a «eliminare i rischi causati dal cattivo stato del manto stradale», in un'area in cui si teneva un mercato frequentato dalla vittima.

La decisione è stata ribaltata in secondo grado. Con una scelta confermata in Cassazione. Primo, perché il tombino nei pressi del quale era avvenuto l'incidente non aveva «un tale dislivello da poter essere considerato un'insidia o un trabocchetto». «Invero - si legge nella sentenza - nei pressi del tombino e perimetralmente ad esso vi erano delle fratture nell'asfalto e delle abrasioni che si limitavano a lievi avvallamenti, non un "fosso" o un buco tale da poter essere considerato insidia o trabocchetto nel senso indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte». Insomma, oltre all'età e allo stato di salute della vittima che avrebbero potuto agire da concausa, i giudici hanno considerato la «natura non insidiosa della fonte di pericolo secondo una diretta visione dello stato dei luoghi percepibile dai rilievi fotografici all'esito della quale in sentenza si parla di lievi avvallamenti e ordinaria usura del manto stradale».

Questo alla fine risulta essere il punto centrale. Per la Corte, infatti, il responsabile del servizio Lavori pubblici del Comune non può essere automaticamente imputabile. Al contrario va valutata in concreto la violazione delle norme di cautela. Nel caso specifico si è accertata l'assenza «di una situazione di rischio per la generalità degli utenti e tale da essere facilmente evitabile». «Trattandosi infatti di una posizione di garanzia quella dell'imputato - conclude la sentenza - . derivata dalla gestione della cosa pubblica, con i limiti legati alla disponibilità di spesa, il rischio quale quello concretizzatosi, annullabile solo con un continuo intervento di manutenzione ordinaria che eviti qualsiasi anomalia della strada, appare esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare».

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