Personale

Aran, il dirigente non può cedere ferie e riposi al dipendente

L'Aran chiarisce novità contenute nel contratto dell'area delle funzioni locali

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Tra le maggiori novità contenute nel contratto dell'area delle funzioni locali del 17 dicembre 2020 c'è senza dubbio la disciplina delle «ferie e riposi solidali» (articolo 17), che consente ai dirigenti con figli minori, che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori.
L'ultima tornata contrattuale ha, così, dato concreta attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 24 del Dlgs 151/2015 (decreto attuativo del «Jobs Act»), che dà la possibilità ai dipendenti, su base volontaria ed a titolo gratuito, di cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, sia le giornate di ferie, sia le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.
Ma come deve essere inteso l'inciso «ad altra unità di personale» utilizzato dalla disposizione contrattuale? Meglio ancora, un dirigente può cedere, in tutto o in parte, le proprie ferie al personale del comparto oppure la cessazione deve avvenire esclusivamente tra dirigenti? A questi interrogativi posti da un ente locale, l'Aran ha fornito delle risposte con il parere AFL14, pubblicato lo scorso 24 marzo (si veda anche Enti locali & edilizia del 30 marzo).

La risposta
Per i tecnici dell'Aran la soluzione alla problematica esposta va ricercata all'interno delle disposizioni contenute nel contratto nazionale di lavoro del 17 dicembre 2020. Diviene dirimente della questione l'individuazione della platea dei destinatari del contratto.
L'articolo 1, comma 1, ha previsto espressamente che le norme contrattuali in esse contenute sono rivolte ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del servizio sanitario, delle Arpa, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'ex Ipab e degli enti locali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, ivi inclusi i segretari comunali e provinciali).
Questa definizione dell'ambito dei destinatari del contratto consente di interpretare correttamente le disposizioni in materia di ferie e riposi solidali, così come regolamentati dall'articolo 17 del contratto. In sintesi, con l'inciso «ad altra unità di personale» la norma ha voluto intendere un dirigente o un segretario comunale o provinciale. Dunque, non è possibile per il dirigente cedere, in tutto o in parte, le proprie ferie o riposi al personale non dirigenziale.

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