Urbanistica

Superbonus, cappotto termico lecito anche se viola le distanze

Cassazione: il proprietario per opporsi a tale opera deve provare la sussistenza di un suo interesse valido ad escluderla

di Giulio Benedetti

Nella realizzazione del cappotto termico nel condominio deve essere rispettato l’articolo 840, secondo comma, del Codice civile, per cui il proprietario di un suolo non può opporsi ad eventuali attività di terzi che si svolgano a tale profondità o altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escludere.

Quindi il proprietario per opporsi a tale opera deve provare la sussistenza di un suo interesse valido ad escluderla, come afferma la Corte di cassazione (ordinanza 15698/2020, relatore Antonio Scarpa).

La vicenda

Nel caso trattato due condòmini citavano in giudizio il condominio per richiedere l’accertamento dell’illegittimo sconfinamento, nella loro terrazza, di un cappotto termico realizzato per circa 10 centimetri, all’altezza di un metro dal piano di calpestìo. Il Tribunale respingeva la domanda ma la Corte d’appello ordinava la rimozione del cappotto termico.

In Cassazione

Il condominio ricorreva in Cassazione affermando che il cappotto termico era stato realizzato a circa un metro di altezza dal piano di calpestio e che sulla facciata del condominio correva, in precedenza, una tubazione del gas. Pertanto, i proprietari avrebbero dovuto dimostrare il concreto pericolo della sporgenza.

La Corte di cassazione affermava che l’azione dei condòmini era un’azione negatoria della servitù per la parziale occupazione dello spazio sovrastante la loro terrazza, con la violazione della loro proprietà.

Il danno va provato

Pertanto, se deve contestare queste attività, il proprietario deve dimostrare che le stesse gli arrechino un pregiudizio economico.

Tale danno non deve essere ipotetico, bensì concreto, con riferimento alle caratteristiche ed alla normale destinazione del fondo, anche in relazione ad attività future, ovvero alla possibile utilizzazione dello spazio a scopo di sopraelevazione. È stata quindi cassata con rinvio la decisione del giudice di appello non aveva dimostrato l’esistenza del concreto interesse dei condòmini, proprietari della terrazza, per opporsi alla limitata invasione, da parte del cappotto termico condominiale, della colonna d’aria sovrastante di un metro.

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