Fisco e contabilità

Rinegoziazione dei mutui Cdp in attesa di correttivo

di Gianluca Russo (*) - Rubrica a cura di Anutel

A volte ritornano. L'emergenza da Coronavirus, porta con sé la più vasta operazione di rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2020 targata Cassa depositi e prestiti a favore degli enti territoriali, che con la sospensione della quota capitale, potrebbe portare nelle casse comunali risorse immediatamente disponibili.
Una sorta di déjà vu direbbero gli addetti ai lavori, poiché questa previsione di fatto, resta nella scia di quella concessa con decreto dal ministero dell'Economia e delle finanze nello scorso mese di agosto (seppur limitata ai mutui trasferiti allo stesso ministero), ma con presupposti e finalità assolutamente diversi. Un evento eccezionale, legato a uno imprevedibile insomma, la giusta combine che la prassi internazionale definirebbe di forza maggiore.
La circolare n. 1300 di Cdp dello scorso 23 aprile, sancisce lo start up a far data 6 maggio, che vedrà coinvolti circa 7mila enti per 135mila mutui rinegoziabili, 1,4 miliardi di risorse da liberare per l'emergenza con un totale di 34 miliardi di debito complessivo.

Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili
Possono essere rinegoziati i prestiti originari connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a questa data pari o superiore a euro 10mila, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.
Sono inclusi anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla Cdp in seguito alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 20 giugno 2003.
Sono altresì rinegoziabili i prestiti intestati a enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del Dlgs 267/2000, con apposito decreto del ministro dell'Interno ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del Tuel.

Tra i prestiti non rinegoziabili, figurano tra l'altro quelli:
a) trasferiti al ministero dell'Economia e delle finanze in base al decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 269/2003;
b) rinegoziati con struttura indicizzata di cui alla Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
c) con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
d) intestati a enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del ministro dell'Interno di cui all'articolo 261, comma 3, del Tuel;
e) intestati agli enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la Cdp ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
f) intestati agli Enti individuati nell'allegato 1 del Dpcm 23 febbraio 2020 (Cosiddetti enti della «zona rossa»), per i quali la Cdp ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;

Procedura di adesione
Dal 6 al 27 maggio 2020 «periodo di adesione», la Cdp pubblicherà l'elenco dei prestiti originari e renderà note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet.
L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione dovrà trasmettere tramite l'applicativo dedicato, entro il termine perentorio del 3 giugno 2020, la documentazione richiesta, firmata digitalmente.

Limitazioni
Come si sa non è sempre tutto oro quel che luccica, anche se a parlar di mutui, il concetto di oro in ogni caso stride fortemente.
Nella circolare in questione il limite invalicabile che pone seri dubbi sull'intera architettura dell'opera è quello dell'accesso alla rinegoziazione, solo per quegli enti che abbiano approvato il bilancio di previsione 2020 o la relativa variazione.
Come dire, a pensar male si sbaglierà pure ma spesso s'indovina.
Vacillano invero anche le stime effettuate da Cdp poiché difficilmente alla data del 6 maggio vi saranno 7mila enti con bilanci approvati che potranno far richiesta di rinegoziazione.
Di qui l'urgenza di un celere quanto mai provvidenziale correttivo, che invero è già sui tavoli del Tesoro e che potrà, almeno si spera, «spalancare» le porte delle rinegoziazioni anche agli enti in esercizio provvisorio, magari con ulteriori semplificazioni in materia di revisione dei prestiti, che potrebbero investire la giunta comunale in luogo del consiglio.
È altresì da chiarire in modo inequivocabile che le economie da esse derivanti, possano essere utilizzate per compensare minori entrate e non nuove spese correlate all'emergenza epidemiologica.
È proprio questo il tema caldo su cui si giocherà la partita della chiusura dei bilanci, in fin dei conti il 31 luglio è alle porte.

(*) Docente Anutel e componente del comitato regionale Anutel della Campania

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