Fisco e contabilità

Bilanci 2021-23, controlli di coerenza estesi anche alla fase della previsione

La novità arriva dalla Commissione Arconet che ha fatto il punto sull'acquisizione dei dati da parte della Bdap

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

A decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023 i controlli di coerenza verranno estesi anche alla fase della previsione. La novità giunge dalle carte di lavoro della Commissione Arconet, che ha fatto il punto sull'attività di acquisizione dei bilanci da parte della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (Bdap), come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016.

I risultati sono confortanti sia per l'elevato livello di acquisizione, sia per la notevole riduzione degli errori riscontrati. Gli enti non territoriali soggetti al Dlgs 118/2011 invece presentano ancora una bassa percentuale di invio (circa un terzo), anche per la mancanza di sanzioni.

Per il comparto dei Comuni sono 6155 gli enti che hanno inviato il bilancio di previsione 2020/22 su 7904 obbligati (77,87); le Province adempienti sono 73 su 86, mentre le Città metropolitane 13 su 14. Per leggere i numeri occorre però tener conto della proroga del termine per la deliberazione del bilancio 2020/22 al 31 ottobre 2020, per cui gli enti hanno tempo fino al 30 novembre per trasmettere i documenti alla banca dati. Mentre il rendiconto 2019, il cui termine per la trasmissione è scaduto il 30 luglio, è presente in Bdap per 7077 Comuni, l'89% degli enti obbligati; ci sono poi 74 rendiconti su 86 Province e di 12 su 14 Città metropolitane.

Una particolare attenzione è dedicata alla situazione di invio dei documenti riguardanti la contabilità economico patrimoniale dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, dalla quale emerge la necessità di chiarire gli adempimenti cui sono tenuti gli enti che si avvalgono della facoltà prevista dell'articolo 232, comma 2, del Tuel. Al riguardo, Arconet anticipa che lo schema di decreto in corso di definizione per l'aggiornamento del decreto ministeriale dell'11 novembre 2019 sulla modalità semplificata di redazione dello stato patrimoniale, individuerà gli adempimenti per gli enti che si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale. Questa specificazione consentirà al sistema Bdap di classificare tali enti dagli altri (sempre con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) che invece adottano la contabilità economico patrimoniale secondo le modalità previste dall'articolo 232, comma 1, del Tuel.

Per la prima volta poi vengono presentati i dati riguardanti l'invio e l'acquisizione del bilancio consolidato. É presto per comprendere la situazione degli invii dei conti per l'esercizio 2019, dal momento che il documento deve essere approvato entro il 30 novembre. Il bilancio consolidato per l'esercizio 2018 è stato comunque inviato dall'86% dei Comuni con più di 5mila abitanti (2048 su 2375); mentre fra gli enti sotto i 5mila abitanti – non obbligati - sono 47 quelli che hanno proceduto alla trasmissione del documento.

In merito ai controlli effettuati dalla banca dati, quelli formali generici sono sempre bloccanti per tutti gli schemi di bilancio, sia di preventivo che di rendiconto. Dal 2018 poi sono bloccanti per il rendiconto (eccetto che per gli allegati a/1, a/2 e a/3 del rendiconto 2019) i controlli formali di validità e quelli di quadratura.

Nell'ambito dei controlli non bloccanti, per i quali il documento è acquisito e protocollato, dalla previsione 2021, ai controlli di validità e di quadratura (non bloccanti neppure per il bilancio consolidato) si aggiungeranno quelli di coerenza. Con queste ultime verifiche di coerenza Bdap esamina la congruenza di importi presenti in quadri di riferimento diversi nell'ambito dello stesso documento contabile.

La Commissione Arconet si sofferma poi sulle modalità di calcolo del saldo di parte corrente contenuto nel prospetto degli equilibri ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. Nello specifico viene condivisa la proposta delle Regioni, secondo cui per sterilizzare il saldo di parte corrente dagli effetti del risultato di amministrazione applicato al bilancio, non è necessario procedere alla nettizzazione della quota che ha finanziato spese corrente non ricorrenti. L'adeguamento del prospetto richiede tuttavia anche una nuova modifica del principio contabile generale n. 16 e del principio applicato 4/2, per cui saranno effettuati ulteriori approfondimenti, al fine di evitare interventi di correzione stratificati nel tempo.

Infine la Commissione decide che le anticipazioni di tesoreria per la sanità nello Stato sono da contabilizzare tra gli altri debiti D5d.

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