Fisco e contabilità

Il Mef conferma: canone unico, suolo pubblico e pubblicità possono essere affidate separatamente

É possibile approvare un regolamento unico ma con tanti capi autonomi

di Pasquale Mirto

Con la risoluzione n. 9/2020, il Dipartimento delle finanze conferma la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone, ovvero quella collegata all'occupazione di suolo pubblico e quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari (si veda anche Enti locali & edilizia del 14 dicembre).

Il Dipartimento delle finanze ricorda che il canone è costituito da due autonomi presupposti, ovvero:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Che si tratta di due prelievi "autonomi" è confermato dal comma 820 della legge 160/2019, il quale precisa che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione di quello per le occupazioni.

Sulla base del tenore delle norme, ad avviso del Mef, è possibile procedere a un affidamento disgiunto delle componenti del canone, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell'entrata in questione, comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti. In altri termini, è possibile approvare un regolamento unico ma con tanti capi autonomi.

Il Mef fa anche il parallelo con la Iuc, composta da Imu, Tasi e Tari, perché anche questa doveva essere «applicata e riscossa dal comune», e tuttavia molti enti hanno mantenuto una gestione autonoma dei vari tributi sottostanti.

Inoltre, molto opportunamente, si ribadisce nuovamente che i Comuni godono di un'ampia potestà organizzativa, sulla base di fonti normative di rango anche costituzionale, come l'articolo 117 della Costituzione.

Inoltre, lo stesso testo unico prevede che i Comuni abbiano autonomia organizzativa e amministrativa e l'articolo 52 del Dlgs 446/1997, nel disciplinare la potestà regolamentare in materia di entrate «trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale» (Consiglio di Stato, sentenza n. 4989/2001).

In conclusione, anche valorizzando l'autonomia organizzativa dell'ente, il Mef conferma al Comune istante la possibilità di poter continuare a gestire direttamente la Tosap, e di continuare ad affidare all'esterno la sola imposta di pubblicità.

Infine, si evidenzia che molti Comuni fanno ancora affidamento a una proroga dell'ultimo momento. Se non ci sarà, occorrerà approvare in tutta fretta il regolamento comunale, anche fatto provvisoriamente di un solo articolo («ai sensi del comma 816 è istituito il canone unico, e nelle more si applicano le procedure autorizzatorie vigenti»), perché quello che conta è far approvare alla giunta comunale le tariffe da applicare il 1° gennaio 2021. Il regolamento potrà poi essere perfezionato entro il termine di approvazione del bilancio comunale.

Infine, si precisa che il regolamento del canone unico non necessita del parere dell'organo di revisione, perché questo è necessario (articolo 239 del Dlgs 267/2000) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali, e non deve essere inviato e pubblicato sul sito del Mef (circolare n. 2/2019).

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