Fisco e contabilità

L'obbligo di fattura eletronica delle Pa non rende automatico lo split payment

Se l'uso della fatturazione digitale deriva dall'essere una stazione appaltante privata non si applica il regime iva previsto per le Pa

di Federico Gavioli

Il notevole ampliamento dei destinatari dell'obbligo di fattura elettronica Pa non comporta automaticamente che tutti questi soggetti siano compresi nell'ambito di applicazione dello split payment; è il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 577/2020.

Il quesito
Una società ha posto un quesito all'agenzia delle Entrate nel quale ha fatto presente di essere stata costituita per la costruzione e la realizzazione di una infrastruttura e rappresenta uno degli impianti cui lo Stato italiano, attraverso il piano generale dei trasporti, ha affidato il compito di razionalizzare il sistema nazionale del trasporto. Nell'ambito della propria attività istituzionale, la società ha sottoscritto un protocollo d'intesa con una Città metropolitana, la Regione e alcuni Comuni, al fine di consentire la realizzazione dell'accesso nord alla struttura.
Per effetto di questi accordi, e al fine di realizzare la sopra indicata opera, la società istante, su espressa richiesta dei soggetti interessati, è stata inquadrata nell'elenco iPA (l'Indice governativo delle pubbliche amministrazioni) quale «stazione appaltante» (codice tipologia SA), rientrando tra i soggetti aggiudicatari di diritto privato che affidano appalti pubblici di lavori, forniture o servizi oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi (in modo similare ai gestori di pubblici servizi).
La società istante vuole sapere dall'Entrate se in quanto soggetto accreditato nell'elenco iPA (sito www.indicepa.gov.it ) quale stazione appaltante, avente codice tipologia SA, possa usufruire o meno dell'particolare regime Iva dello split payment, così come disciplinato dall'articolo 17-ter, del Dpr 633/1972.

La risposta delle Entrate
L'agenzia delle Entrate nel fornire la risposta alla società istante ripercorre la complessa e più volte modificata normativa che ha introdotto lo split payment.
Un aspetto determinante è costituito dal fatto che (in attuazione della direttiva 2014/55/UE) l'obbligo di fattura elettronica è stato esteso, con riguardo agli appalti pubblici, dal Dlgs 148/2018 («Fatturazione elettronica appalti pubblici»), che all'articolo 1 ha stabilito «Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 50/2016, nonché alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009».
Dall'analisi del testo normativo emerge che la platea di soggetti cui è destinato il Dlgs 148/20188 è molto ampia, dal momento che l'obbligo di ricevere fattura elettronica è previsto, oltre che per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, (platea di soggetti Pa individuati - ai fini dell'applicazione dello split payment - dal comma 1 dell'articolo 17-ter del Dpr 633/1972), anche per i soggetti che sono tenuti a osservare la disciplina dei contratti pubblici di cui all'articolo l, comma 1, del Dlgs 50/2016.
Secondo l'agenzia delle Entrate, la società istante non è un soggetto della Pa obbligato , in quanto tale, alla fatturazione elettronica destinata alla Pa, avendo ricevuto l'incarico di realizzare un'opera pubblica a seguito di accordo con la Città metropolitana e alcuni Comuni, e risultando (in quanto ente aggiudicatore «soggetto privato») soggetto alla particolare disciplina dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016).
L'agenzia delle Entrate ritiene che alla stazione appaltante istante, soggetto aggiudicatore privato, destinatario della fatturazione elettronica PA prevista per il solo appalto pubblico descritto nell'istanza (ai sensi del Dlgs 148/2018), non risulti applicabile il particolare regime dello split payment, destinato, invece, per quanto concerne i soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007, tra le quali, per quanto affermato nella richiesta di parere, non sarebbe ricompreso il soggetto istante.

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