Amministratori

Illegittima l'ordinanza del sindaco per la rimozione dell'amianto senza accertare l'inquinamento

di Ulderico Izzo

Il Tar Campania, con la sentenza n. 2087/2020, ha stabilito l' illegittimità, per difetto di istruttoria e di motivazione, di una ordinanza contingibile e urgente con la quale un sindaco ha intimato la rimozione della copertura in eternit di un immobile, omettendo il preventivo accertamento di immissioni nell'ambiente di polveri d'amianto, suscettibili di arrecare effettivo danno alla pubblica incolumità.

Il Tribunale amministrativo regionale ha bocciato l'ordinanza sindacale, in quanto non è emerso, neppure in termini meramente probabilistici, l'accertamento del rischio di dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente tale da indurre a ritenere che sussistessero i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza richiesti dalla legge nel preminente interesse di salvaguardia della salute pubblica.

I presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento; non è legittimo adottare ordinanze per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere.

L'ordinanza è stata emanata in mancanza di un'adeguata istruttoria che consentisse di evidenziare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua adozione e, in particolare, la necessità di fronteggiare una situazione di pericolo imminente e imprevisto, non contenibile con i rimedi tipici predisposti dall'ordinamento. Essa si è basata esclusivamente sulla rilevazione della presenza di cemento-amianto senza tenere conto della normativa relativa alla manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.

La sentenza del Tar Campania n. 2087/2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©