Fisco e contabilità

Sconto Imu anche senza istanza se il Comune conosce già lo stato di inagibilità del bene

Si applica il principio di collaborazione e di buona fede che deve improntare i rapporti tra ente e contribuente

di Andrea Alberto Moramarco

Se il Comune è già a conoscenza dello stato di inagibilità e inutilizzabilità di alcune unità immobiliari, per via di precedenti accertamenti su quei beni, il beneficio della riduzione dell'Imu al 50% non va negato per il solo fatto che il contribuente, per un successivo anno di imposta, non ha presentato all'ente la dichiarazione di inagibilità. Tra ente impositore e contribuente vale, infatti, il principio di buona fede che impone una leale collaborazione. A dirlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 4243/2021.

Tutto nasce da un avviso di accertamento con il quale il Comune di Rieti richiedeva il versamento della differenza dell'Imu per l'anno di imposta 2013 alla società gestrice della Funivia del Terminillo. Quest'ultima riteneva però di non dovere alcunché, essendo i fabbricati inagibili e inabitabili e, quindi, meritevoli della riduzione al 50% prevista dall'articolo 13 comma 3 del Dl 201/2011 (manovra Salva Italia). Per la Commissione tributaria provinciale il ricorso era fondato, mentre per la Commissione tributaria regionale la società non poteva beneficiare della riduzione perché non aveva depositato presso il Comune la dichiarazione di inagibilità delle unità immobiliari, impedendo così all'ufficio tecnico di effettuare le opportune verifiche.

La questione è passata così all'esame della Cassazione, dinanzi alla quale la società faceva notare che il Comune era in realtà già a conoscenza dello stato di inagibilità e inabitabilità degli immobili, per aver effettuato negli anni precedenti dei sopralluoghi e delle verifiche sugli stessi beni, nell'ambito di procedimenti in autotutela dell'ente locale che si erano, tra l'altro, conclusi con l'annullamento degli atti di accertamento.

La Suprema ha accolto il ricorso e rinviato nuovamente alla Commissione tributaria regionale per una nuova decisione sul caso. I giudici di legittimità hanno analizzato l'articolo 13, comma 3, del Dl 201/2011 e i precedenti giurisprudenziali in tema di Ici applicabili anche all'Imu, sottolineando che, per ottenere la riduzione dell'imposta del 50%, lo stato di inagibilità e inabitabilità deve sì essere dichiarato e documentato dal contribuente, ma allo stesso tempo, se «è perfettamente noto al Comune», il beneficio è parimenti applicabile anche in assenza della relativa richiesta da parte del medesimo.

Ciò in applicazione, chiosa la Cassazione, del principio di collaborazione e di buona fede «che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente», di cui è espressione anche la regola per cui «al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore».

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