I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime sentenze della Corte dei Conti in materia di procedimenti disciplinari e falsi documentali

di Luca Tamassai e Angelo Maria Savazzi

Pubblico impiego – Licenziamento disciplinare – Clausola contrattuale nulla – Sostituzione automatica
Le disposizioni degli articoli da 55 e 55 octies , Dlgs 165/2001 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e, inoltre, in presenza di clausole contrattuali difformi si verifica la sostituzione automatica della clausola nulla con la disciplina legale, anche in relazione ai contratti collettivi stipulati prima dell’entrata in vigore Dlgs 150/2009.
Le fattispecie di licenziamento disciplinare tipizzate dall’art. 55 quater, Dlgs 165/2001 sono aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva, le cui clausole, ove difformi, devono ritenersi sostituite di diritto ai sensi dell’art. 1339 c.c. e art. 1419, comma 2, Cc.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione, Sez. lav., Sent. n. 21260/2018
Cassazione, Sez. lav., Sent. n. 12358/2017
Cassazione, Sez. lav., Sent. n. 11985/2016
Cassazione, Sez. lav., Sent. n. 24574/2016 

Riferimenti normativi
D.Lgs. 165/2001, articoli da 55 a 55 octies
Codice civile, Artt. 1339 e 1419

Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 2 gennaio 2020, n. 6

Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Conclusione del procedimento – Decorrenza del termine – Mancata protocollazione degli atti del procedimento – Validità del procedimento
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, Dlgs 165/2001) assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.
Il suddetto termine non può, pertanto, decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito e ciò comporta che la contestazione può essere ritenuta tardiva solo qualora la Pa rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere. Quella indicata è l'unica interpretazione della normativa ad essere conforme al principio del giusto procedimento cui deve conformarsi l'azione della Pa anche in sede di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti.
Nel caso del procedimento disciplinare non vengono in considerazione atti amministrativi pubblici bensì atti posti in essere dalla Pa con i poteri propri dei datori di lavoro privato e come tali soggetti alla disciplina privatistica, visto che i procedimenti amministrativi ex art. 55 e ss. del DLgs. 165/2001 non costituiscono procedimenti amministrativi. Ne consegue che, a maggior ragione, per tali procedimenti l’utilizzazione della protocollazione degli atti può essere utile, ma si tratta di una mera scelta di modalità organizzativa della Pa, la cui mancata adozione non può avere alcuna incidenza sulla validità del procedimento disciplinare e sulla sussistenza della causa dell’atto di recesso datoriale la cui legittimità è compito del giudice di merito valutare.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione, Sez. lav., Sent. 11751/2016
Cassazione, Sez. lav., Sent. 18517/2016
Cassazione, Sez. lav., Sent. 21032/2016
Cassazione, Sez. lav., Sent. 16706/2018
Cassazione, Sez. lav., Sent. 21193/2018

Riferimenti normativi
Costituzione, art.97
Dlgs 165/2001, articoli da 55-bis, comma 4

Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 10 luglio 2020, n. 14810

Pubblico impiego – Sospensione cautelare obbligatoria e facolativa – Restitutio in integrum
Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, diviene priva di titolo qualora all'esito del procedimento penale quello disciplinare non venga attivato. Il diritto del dipendente alla 'restitutio in integrum', che ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge ogni qualvolta la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta.
Il diritto del dipendente pubblico alla 'restitutio in integrum' non può riguardare, invece, i periodi di sospensione obbligatoria disposta a seguito di custodia cautelare, perché in tal caso la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente e non, invece, ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell'ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale. Ciò in conseguenza dell'applicazione del principio generale secondo il quale, in assenza di una specifica disciplina più favorevole, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Cost., Sent. n. 264/1990
Cassazione, Sez. lav., Sent. 7657/2019
Cassazione, Sez. lav., Sent. 31502/2018
Cassazione, Sez. lav., Sent. 10137/2016
Cassazione, Sez. lav., Sent. 20708/2018
Cassazione, Sez. lav., Sent. 20321/2018

Riferimenti normativi
Dlgs 165/2001, art. 55-ter

Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 18 maggio 2020, n. 9095 

Pubblico impiego – Comunicazione all’interessato – Omissione – Assenza di pregiudizio del diritto di difesa
In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico dipendente, la comunicazione all’interessato della trasmissione degli atti da parte del responsabile della struttura all’UPD ha una funzione meramente informativa sicché gli effetti dell'eventuale omissione di tale adempimento non si riverberano sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento che prosegue regolarmente. Non vi è in questo caso alcun pregiudizio per le garanzie difensive, le quali vengono in considerazione solo se ed in quanto venga avviato, dall’organo competente, il vero e proprio procedimento disciplinare.
La norma non contiene alcuna previsione sanzionatoria in relazione ai casi in cui la comunicazione al lavoratore sia stata omessa e neppure contiene una qualche espressione letterale dalla quale possa desumersi la cogenza dell’adempimento non essendo esso costruito in termini di “obbligo”, che peraltro non sarebbe nemmeno configurabile atteso che tutto il materiale relativo alla notizia del fatto disciplinarmente rilevante refluisce nella contestazione.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione, Sez. lav., Sent. 16900/2016
Cassazione, Sez. lav., Sent. 16637/2016
Cassazione, Sez. lav., Sent. 22550/2016

Riferimenti normativi
Dlgs 165/2001, art. 55-bis

Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 10 luglio 2020, n. 14811

Falsi documentali – Accesso al pubblico impiego – Nullità del contratto – Vizio genetico – Carenza di un requisito
Il verificarsi di falsi documentali (art. 127 lett. D Dpr 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 Dpr 445/2001) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pa.
Sul piano contrattuale la “decadenza dai benefici” si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di legittimità.
La regola posta dagli artt. 35 e 36, Dlgs 165/2001 che, in attuazione dell’art. 97 Cost., impongono alle Pubbliche Amministrazioni l’individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di talché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici la cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione, Sezione civile, Sentenza 8328/2010
Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 19626/2015
Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 13800/2017
Cassazione, Sezione civile, sentenza 194/2019

Riferimenti normativi
Costituzione, art. 97
Dlgs 165/2001, art. 35 e 36
Dpr 445/2001, art. 75

Cassazione, Sezione Civile, ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22673