I temi di NT+Professionisti a cura di Ancrel

Iva detraibile sulla raccolta differenziata dei rifiuti affidata a terzi

di Marzia Provenzano (*) e Giuseppe Munafò (*)

L'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 107/2021 a un interpello, ha confermato un principio in tema della modalità di detraibilità dell'Iva pagata da un ente locale a un soggetto giuridico affidatario di un servizio a utilità promiscua, quale è quello afferente la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Infatti, la società affidataria, tra i suoi compiti, ha anche quello di recuperare materiali atti a questa finalità per conferirli ai consorzi facenti parte della filiera produttiva Conai, allo scopo di procedere al loro riciclaggio, per questi materiali recuperabili il Conai corrisponde direttamente ai Comuni un corrispettivo.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, in questo caso, il Comune esercita un'attività commerciale, fornendo una prestazione di servizi, soggetta a Iva al 10 per cento (punto 127-sexiesdecies), della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972) (si veda la risposta n.115/2004), nei confronti dei Consorzi di filiera, in esecuzione di una convenzione per la quale il primo si obbliga a compiere l'attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di vetro, plastica, carta e legno, mentre i secondi si impegnano ad effettuare il ritiro ed a corrispondere il corrispettivo pattuito, generalmente commisurato alla quantità ed alla qualità del materiale consegnato.

Secondo l'Agenzia, sebbene questi particolari rifiuti derivino dalla generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani - che costituisce attività istituzionale per gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 112 del Dlgs 267/2000 - è proprio il loro successivo conferimento che è atto a realizzare un'operazione commerciale soggetta ad Iva in regime di imponibilità.

L'agenzia delle Entrate, pertanto, ha riconosciuto la possibilità per il Comune di portare in detrazione l'Iva addebitata dalla società appaltatrice del servizio di raccolta differenziata, limitatamente, però, ai rifiuti differenziati oggetto dell'attività commerciale sopra descritta.

In relazione a questa possibilità, l'agenzia delle Entrate ha ricordato che la quota detraibile dovrà essere determinata secondo criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati, per i quali occorre effettuare una valutazione circostanziata e fattuale della singola fattispecie che, attraverso un esame specifico dei singoli costi, definisca sia la parte di essi riferibili all'operazione imponibile che la quota riferibile all'operazione esclusa.

L'Agenzia, infine, ha ricordato che l'ente, al fine di poter portare in detrazione l'Iva su questi costi/servizi, deve gestire questa attività commerciale con contabilità separata rispetto a quella istituzionale, che, nel caso dei Comuni, è realizzata nell'ambito e con le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge.

L'Agenzia ha effettuato una conclusiva e mirata precisazione secondo la quale non è possibile esercitare il diritto alla detrazione per le precedenti annualità perché in quelle annualità l'ente non aveva gestito questa attività con contabilità separata.

Quanto sopra riferito, è, in effetti, una semplice risposta a un interpello. Tuttavia, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 8740/2021, ha affermato che l'efficacia vincolante della risposta dell'amministrazione finanziaria a un interpello, limitata alla questione oggetto di quest'ultimo e al contribuente istante, pur non trovando applicazione, in via generale, in relazione a casi analoghi relativi a soggetti diversi dall'interpellante, può estendersi anche a soggetti diversi che, in relazione all'atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, nonché all'allocazione dei relativi obblighi, sono indissolubilmente legati alla questione investita dall'interpello.

Sotto il profilo operativo, qualora il Comune intenda procedere secondo l'orientamento assunto dall'agenzia delle Entrate in questa risposta e, altresì, avesse affidato in appalto a terzi il servizio di raccolta dei predetti rifiuti riciclabili nell'ambito di un unico contratto di appalto per la raccolta dei rifiuti, sarebbe necessario chiedere alla società appaltatrice di evidenziare specificatamente in fattura la quota parte del corrispettivo riferito a questa specifica attività. La relativa determinazione dovrà essere fatta a monte, sulla scorta di un calcolo tecnico che tenga conto dei costi aziendali. Questo conteggio può quindi ben rappresentare il criterio parametrico «oggettivo», richiesto dal legislatore, al fine di determinare la quota parte del servizio da destinare alla sfera commerciale.

Parimenti, per attivare la predetta gestione commerciale con contabilità separata, vista la cicolare ministeriale n. 26/381304 del 13 giugno 1980, direzione generale tasse, dovrà essere creato un apposito capitolo di spesa «Servizio raccolta differenziata rifiuti da conferire ai consorzi di filiera del Conai» e di entrata «Introiti da conferimento rifiuti differenziati» a latere dei quali dovrà essere riportata la dizione «servizio rilevante agli effetti Iva».

Si ricorda che alle predette conclusioni era già sommariamente pervenuta nel 2018 l'agenzia delle Entrate, direzione regionale della Sicilia, a seguito di una istanza di interpello di un Comune. Questa risposta aveva sviluppato un nuovo ragionamento rispetto alla posizione assunta nella risoluzione n. 278/E del 12 agosto 2002 (che escludeva la possibilità di procedere alla detrazione dell'Iva per l'attività di smaltimento rifiuti in assenza di operazioni imponibili «a valle», trattandosi di un servizio reso ai cittadini attraverso un'entrata tributaria). Veniva, infatti, precisato che in relazione alla somme incassate dal Comune dai consorzi di filiera - indicata dall'ente quale attività commerciale e quindi rilevante ai fini Iva - la distinzione fra acquisti commerciali, acquisti istituzionali e promiscui, deve avvenire sulla base del criterio di effettiva afferenza e utilità dei vari costi per la realizzazione di attività produttive di beni e servizi. La rilevazione dei costi e la loro qualificazione come commerciali (integralmente o promiscuamente) è strettamente collegata alla loro inerenza effettiva e alla necessarietà rispetto allo svolgimento delle attività che si qualificano come commerciali. Per la modalità di calcolo dell'imposta correttamente detraibile, l'ente deve utilizzare criteri oggettivi di imputazione, attraverso un esame specifico dei costi. Al contribuente viene imposto soltanto, per l'eventuale controllo da parte degli organi competenti, che i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni/servizi.

Resta inteso che non è quindi sufficiente ricevere una fattura con due diversi imponibili, ma è necessario che il Comune abbia piena evidenza e contezza dei criteri di calcolo elaborati dal gestore e li trovi giustificati.

Da ultimo, non per importanza, in presenza di Iva detraibile, dovrà essere coerentemente rivista la componente di Iva indetraibile inclusa tra i costi del piano economico finanziario Tari.

(*) Odcec Milano

----------------------------------------------------------

Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

TARI 2021: IL PEF E LE TARIFFE 2021
Webinar organizzato da Odcec di milano in collaborazione con Ancrel. Martedì 13 aprile 14-17 (n. 3 crediti formativi). Nel webinar di approfondimento proposto si analizzeranno gli aspetti salienti del nuovo metodo tariffario e verrà fornita una lettura approfondita degli effetti sul PEF, utile anche ai fini della verifica della coerenza tra gli strumenti programmatori dell'ente. Maggiori dettagli nella brochure

INTRODUZIONE ALLA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI
Seminario di formazione di base in 8 lezioni su piattaforma GoToWebinar (Webinar di 2 ore a lezione - n. 16 crediti formativi complessivi con Test di verifica al termine di ciascuna lezione.
1° lezione 07/05/21 ore 15 -17 L'Organo di revisione economico-finanziaria Relatore: Dott. Luciano Fazzi
2° lezione 14/05/21 ore 15 -17 L'Ordinamento finanziario e contabile e il sistema dei controlli interni Relatore: Dott. Guido Mazzoni
3° lezione 21/05/21 ore 15 -17 Il Bilancio Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa
4° lezione 28/05/21 ore 15 -17 La gestione del Bilancio I Relatore: Dott.ssa Tiziana Vinci
5° lezione 04/06/21 ore 15 -17 La gestione del Bilancio II Relatore: Dott.ssa Antonella Putrino
6° lezione 11/06/21 ore 15 -17 Gli investimenti Relatore: Dott.ssa Rosa Ricciardi
7° lezione 18/06/21 ore 15 -17 La gestione della tesoreria Relatore: Dott.ssa Maria Carla Manca
8° lezione 25/06/21 ore 15 -17 La rendicontazione dei risultati di gestione Relatore: Dott. Marco Castellani
Tutte le info per l'iscrizione al link https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=183

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE
Seminario organizzato da Ancrel Prato in collaborazione con OdcecC Prato. Il Seminario è suddiviso in 5 incontri (webinar), di due ore cadauno dalle 14,30 alle 16.30 .
1° LEZIONE: La gestione delle risorse umane Giovedì 15 aprile 2021
2° LEZIONE: Il Piano triennale dei fabbisogni di personale Lunedì 19 aprile 2021
3° LEZIONE: La costituzione del fondo per le politiche di incentivazione del personale del Comparto Venerdì 23 aprile 2021
4° LEZIONE: L'utilizzazione del fondo per le politiche di incentivazione del personale del Comparto e la CDI Venerdì 30 aprile 2021
5° LEZIONE: La costituzione del fondo e la CDI del personale dirigente Lunedì 10 maggio 2021
Maggiori informazioni nella brochure

IL REVISORE DEI CONTI DEGLI ENTILOCALI
Organizzati da Ancrel Campania e Ancrel Nazionale, in collaborazione con Odcec di Torre Annunziata, 5 webinar di 4 ore a lezione in materia di enti locali su piattaforma GoToWebinar
1° LEZIONE venerdì 23/04/2021 ore 14:00/18:00
La rendicontazione dei risultati di gestione Relatore: Dott.MarcoCastellani
2°LEZIONE lunedì 26/04/2021ore14:00/18:00
La soggettività passiva degli Enti Locali e il sistema dei controlli Relatori: Dott. Gennaro Bianco – Dott. Alfio Spinella
3°LEZIONE martedì 27/04/2021ore14:00/18:00
Lineamenti di responsabilità amministrativo contabile Relatori: Dott.ssa Giuseppina Rizzolo – Dott. Rosario Poliso
4°LEZIONE giovedì 29/04/2021ore14:00/18:00
La responsabilità del Revisore dei conti degli Enti locali Relatori: Dott.ssa Giuseppina Rizzolo – Prof. Avv. Carmine
5°LEZIONE venerdì 30/04/2021ore14:00/18:00
Il personale e le verifiche Relatori: Dott.Alfonso Raho – Dott. Crescenzo Micillo
Maggiori informazioni nella brochure

CORSO BASE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Vicenza, il 11 - 16 novembre 2021, si terrà un corso che si propone di fornire una formazione professionale di base per l'attività di revisione di enti locali necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec. Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Treviso/Belluno, dal 27 settembre 2021 all'8 novembre 2021; a Venezia, dal 28 settembre 2021 al 2 novembre 2021 e a Verona, dal 29 settembre 2021 al 3 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il corso è utile anche ad amministratori e funzionari di enti locali e società partecipate da enti locali . Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Trento, dal 30 settembre al 4 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Maggiori dettagli nella brochure

____________________________________