Fisco e contabilità

Trasporto scolastico, organi di revisione e riaccertamento: le massime della Corte dei conti in rassegna

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

TRASPORTO SCOLASTICO E SPESE INCOMPRIMIBILI
Per effetto delle modifiche recate dalla legge 77/2020 alla legge 27/2020, in relazione al trasporto scolastico, non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della disposizione di favore (19 giorni, ossia dal 30 aprile 2020 data di entrata in vigore del Dl 18/2020 al 19 maggio successivo, data di entrata in vigore del Dl 34/2020) in quanto le statuizioni contenute nel menzionato comma 4-bis non hanno mai acquistato efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, stante la natura di "aiuto di Stato" del pagamento ivi previsto. Inoltre, il trasporto scolastico è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento prevista dall'articolo 48 del Dl 18/2020 e successive modificazioni che ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riconoscere ai gestori di determinati servizi un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, che è riservata esclusivamente ai servizi nella stessa richiamati.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE N. 147/2020

ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
L'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, oltre agli obblighi e alle responsabilità discendenti dalle competenze attribuite dall'articolo 239 del Tuel (di verifica contabile e di assistenza alle decisioni degli organi politico-amministrativi), ha pure l'onere della, corretta e integrale, presentazione della relazione-questionario alla competente sezione regionale di controllo, non già nell'interesse dell'ente verificato, ma di quello pubblico alla sana e corretta gestione finanziaria. L'organo di revisione economico-finanziaria, pertanto, deve assicurare il raccordo fra l'ente locale e la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, trasmettendo le informazioni necessarie a valutare il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, la cui omissione o ritardo concreta un'ipotesi di inadeguato adempimento dell'incarico professionale attribuito. Altre pronunce hanno sottolineato come l'organo di revisione economico-finanziaria debba, altresì, tempestivamente riscontrare, ove richiesto, eventuali istanze istruttorie, pena la possibile interazione di eventuali responsabilità penali o amministrativo- contabili. Naturalmente, in questo caso, risulta necessaria la doverosa collaborazione degli organi interni dell'ente, in particolare del responsabile del servizio economico e finanziario, onerato anch'egli, di specifici obblighi di segnalazione alla Corte dei conti, ove la gestione finanziaria possa pregiudicare gli equilibri di bilancio.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA – DELIBERAZIONE N. 95/2020/PRSE

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
In presenza di residui attivi di dubbia esigibilità è necessario vincolare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al loro effettivo realizzo. L'inserimento nel rendiconto di un ente di residui attivi inesigibili o insussistenti (ad esempio a causa di una distorta applicazione dell'articolo 179 del Dlgs 267/2000 in materia di accertamento delle entrate e/o di un insufficiente riaccertamento dei residui con il mantenimento di residui da cancellare anche se conseguenti a corretti accertamenti) è contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità e attendibilità del bilancio. L'attività di riaccertamento dei residui è, dunque, strettamente legata alla quantificazione del risultato di amministrazione e costituisce, da ultimo, un adempimento obbligatorio per legge, caratterizzato da una azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario e coinvolge tutti i dirigenti/responsabili di servizio, i quali sono tenuti ad attestare, chiaramente, le ragioni del mantenimento in bilancio di queste poste e, quindi, a motivarne espressamente il mancato stralcio.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - DELIBERAZIONE N. 94/2020/PRSE

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