Personale

Dirigenti, i tagli sui premi non possono finanziare i fondi integrativi

Per gli incarichi ad interim remunerazione dalla data della firma del contratto decentrato

di Arturo Bianco

La remunerazione degli incarichi conferiti ad interim opera dalla data di sottoscrizione del contratto decentrato. I risparmi realizzati dagli enti per la mancata e/o la parziale erogazione della indennità di risultato a seguito delle valutazioni vanno in economia al bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione decentrata. É possibile utilizzare i tagli del fondo dei dirigenti per incrementare quelli per le posizioni organizzative e per il personale. La quota di risorse derivante dalla applicazione del principio di onnicomprensività da destinare al trattamento economico dei dirigenti che hanno svolto la specifica attività deve essere fissata dal contratto decentrato. Sono queste le risposte sul trattamento economico dei dirigenti delle funzioni locali che ha fornito l'Aran illustrando le disposizioni contenute nel contratto 17 dicembre 2020.

Il contratto nazionale detta i principi per la remunerazione del conferimento degli incarichi ad interim. Essi possono essere compensati con la maggiorazione della retribuzione di risultato con una somma compresa tra il 15 ed il 30% della retribuzione di posizione dell'incarico coperto. Il parere Aran AFL 28 ricorda che spetta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa definire la misura e chiarisce che occorre attendere questa scelta per potere dare applicazione al nuovo istituto. É molto importante la precisazione finale contenuta nel parere: le eventuali scelte compiute in precedenza dai contratti decentrati che sono in contrasto con questa disposizione si devono ritenere disapplicate dalle nuove disposizioni contrattuali.

Se si realizzano dei risparmi nelle somme destinate alla indennità di risultato a seguito di valutazioni non positive o non interamente positive, queste risorse vanno in economia al bilancio dell'ente. Il parere Aran AFL 27 ribadisce così le precedenti interpretazioni, evidenziando che questa lettura si deve dire non solo confermata, ma rafforzata dalla previsione contrattuale per la quale il riporto di somme è consentito solamente a condizione che la loro integrale utilizzazione «non sia stata oggettivamente possibile», circostanza che non si realizza di certo in questa occasione. Il parere contiene un'altra indicazione assai rilevante: la contrattazione decentrata integrativa può invece legittimamente stabilire che questi risparmi siano utilizzati nello stesso anno per remunerare ulteriormente i dirigenti che hanno avuto una valutazione «di eccellenza».

Con il parere Aran AFL 20 si apre cautamente alla possibilità di tagliare il fondo della dirigenza e di aumentare nella stessa misura quello per le posizioni organizzative e/o quello del personale. Si prende atto della possibilità che il fondo sia ridotto delle somme che nell'anno 2020 non sono state inserite in esso. Si evidenzia che gli enti possono, attualmente entro il tetto del salario accessorio del 2016, incrementare il fondo utilizzando la lettera e) dell'articolo 57, comma 2, del contratto 17 febbraio 2020, cioè le somme necessarie per adeguare lo stesso alle scelte organizzative degli enti. E, infine, sulla possibilità di tagliare risorse del fondo per la dirigenza utilizzando queste somme per incrementare quello del personale e/o delle posizioni organizzative, si ricorda che - come chiarito dalla circolare RgS n. 16/2020 sul conto annuale del personale - ciò è da ritenere possibile a condizione che si rispetti il tetto complessivo del salario accessorio.

Il contratto ribadisce le previsioni dettate dal legislatore e dai precedenti contratti sulla onnicomprensività della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, fatta salve le deroghe dettate da specifiche disposizioni di legge. La novità contenuta nel nuovo contratto, come chiarito dal parere Aran AFL 19, è che una quota delle risorse inserite nel fondo applicando questo principio può essere destinata ad aumentare la retribuzione di risultato del dirigente che ha direttamente svolto questa attività. Questa quota deve essere fissata dalla contrattazione decentrata integrativa e occorre garantire che essa transiti attraverso il fondo per la contrattazione decentrata.

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