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Circumetnea, Medil esce vincitrice in appello del contestatissimo maxi-lotto Nesima-Misterbianco

Pubblicata la sentenza del Cgars. Confermata a Medil anche l'aggiudicazione del lotto Stesicoro-Aeroporto

di Massimo Frontera

Si sblocca il maxi bando da oltre 112 milioni di euro per un lotto della Circumetnea ( aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò -Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione "Misterbianco C." – Lotto di completamento), oggetto di un contenzioso sul quale è arrivata oggi la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Opera che peraltro è uno dei grandi cantieri italiani fermi dai mille vari impedimenti che ritardano il via libera definitivo (n.23 della tabella pubblicata lo scorso 17 marzo). Il maxi-appalto integrato, mandato in gara dal ministero delle Infrastrutture (Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea) è stato fin dall'inizio conteso tra due gruppi guidati rispettivamente da Cooperativa Muratori Cementisti e Consorzio Medil. Quest'ultimo, a seguito della pronuncia dei giudici di secondo grado esce vincitore. «Siamo felici di questa sentenza e soprattutto che finalmente dopo tanti tempo i lavori possano essere sbloccati», commenta a caldo Danilo La Piana, direttore commerciale di Aleandri, impresa di punta indicata da Medil.

La vicenda ha visto vari colpi di scena e ben tre diversi soggetti indicati come vincitori a seconda delle successive fasi della procedura e del successivo percorso giudiziario. Al termine della gara, infatti, la commissione giudicatrice ha escluso, per motivi diversi, sia il primo concorrente (Cmc) per aver riscontrato una anomalia dell'offerta, sia il secondo (Consorzio Medil) per una irregolarità del progettista indicato, finendo per aggiudicare l'appalto al terzo in graduatoria (Icm). La sentenza di secondo grado è importante anche sotto il profilo giurisprudenziale per avere individuato una norma del disciplinare di gara illegittima (non contestata dai concorrenti) «perché contiene una causa di esclusione non prevista dal codice dei contratti pubblici o da altra disposizione di legge». Ma andiamo con ordine.

In primo grado Cmc ha visto accolto il ricorso, ottenendo l'aggiudicazione. Anche Medil ha impugnato il provvedimento di esclusione, ma in questo caso il Tar ha confermato l'operato della stazione appaltante. La situazione è stata invece stravolta nel successivo grado di giudizio, che ha pertanto spianato la strada dell'aggiudicazione a Medil. Il raggruppamento di Cmc, hanno ricordato di giudici, «avrebbe dovuto essere escluso dalla gara» ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 186-bis del codice fallimentare «atteso che la Cmc, mandataria del raggruppamento, ha presentato in corso di gara una domanda di ammissione al concordato in bianco» ed è stata ammessa al concordato in continuità aziendale solo successivamente; ma, «in ogni caso, anche a voler dilatare il perimetro applicativo della deroga fino a ricomprendervi la diversa ipotesi del concordato in bianco, la disposizione non potrebbe comunque applicarsi poiché l'impresa che ha fatto richiesta di concordato riveste la posizione di mandataria nel raggruppamento».

Per quanto riguarda invece Medil la questione riguardava due aspetti: irregolarità riscontrate in uno dei progettisti indicati dalla capogruppo (all'interno dell'apposito Rtp); la soluzione di continuità in una attestazione Soa di Medil. Su entrambe le questioni il giudice d'appello ha dato ragione e Medil. Quanto al progettista indicato, il Consiglio di giustizia amministrativa, diversamente dal Tar Sicilia (Catania), ha centrato, correttamente, la questione sulla legittimità di sostituire il progettista indicato. «La qualificazione del progettista indicato come di un soggetto diverso dai concorrenti alla procedura - hanno ricordato i giudici - determina che in caso di raggruppamento di progettisti - quantomeno nelle ipotesi in cui il soggetto da estromettere non sia stato determinante per la costituzione del raggruppamento, avendo contribuito in modo essenziale a "portare" i requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione - il concorrente non possa essere per ciò solo escluso a seguito dell'accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione, nel caso di specie dal Rtp dei progettisti, e la sua sostituzione. In altri termini, non essendo un offerente, ma un collaboratore (o, più propriamente, un ausiliario) del concorrente, deve ritenersi possibile la estromissione e l'eventuale sostituzione del progettista indicato con altro professionista, non incorrendosi in una ipotesi di modificazione dell'offerta, né di modificazione soggettiva del concorrente».

Situazione che riguarda appunto il caso di Medil ed è invece diversa dal progettista "associato all'offerente", sul quale si riverberano le eventuali irregolarità e cause di esclusione del primo. Ma il giudice di secondo grado va oltre, demolendo la norma del disciplinare di gara che prevede una causa di esclusione dalla gara «di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti "indicati" o "associati" per i quali sussistono le cause ostative alla partecipazione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016». Circostanza peraltro non oggetto di ricorso da parte di Medil. Tuttavia, osservano i giudici, «a prescindere dalla mancata impugnazione da parte di Medil, la clausola deve essere dichiarata nulla, perché contiene una causa di esclusione non prevista dal codice dei contratti pubblici o da altra disposizione di legge».

Superata anche la questione su una qualificazione Soa di Medil, effettivamente confermata ma che riguarda però una categoria scorporabile. Su questo, i giudici di primo e di secondo grado sono d'accordo: «occorre condividere la conclusione del Tar, secondo cui, nel caso di specie, la sopravvenuta diminuzione di qualificazione Soa per una categoria scorporabile non poteva essere invocata quale causa di esclusione, avendo il concorrente, qualificato per l'importo totale dei lavori e per intero sulla prevalente, espressamente dichiarato di voler subappaltare la detta categoria scorporabile».

Circumetnea Stesicoro-Aeroporto, confermata aggiudicazione a Medil
Il Consorzio Medil risulta aggiudicatario in via definitiva anche di un'altra importante gara siciliana della Circumetnea. Si tratta dell'appalto integrato per il lotto di completamento della tratta Stesitoro-Aeroporto del valore di quasi 385 milioni, dove Medil si è presentato in cordata con Guastamacchia, Del Bo e Società Internazionale costruzione impianti. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (salvo contenziosi) è del 16 marzo scorso. «Potremmo così mettere a frutto le sinergie tra i vari cantieri che gestiamo nell'area per la stessa stazione appaltante, che potrà beneficiare anche del fatto di avere un interlocutore unico», commenta ancora Danilo La Piana dell'impresa Aleandri. Anche quest'opera è una dei grandi cantieri in attesa del semaforo verde (n.61 della citata tabella).

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