Appalti

Gare, non dichiarare di aver subito delle penali non basta a far escludere un'impresa

Consiglio di Stato: è una situazione che da sola non vale come grave illecito professionale

di Dario Immordino

L'omessa dichiarazione della irrogazione di penali contrattuali non giustifica l'esclusione del concorrente dalla procedura, poiché non integra di per sé i presupposti della grave negligenza e della violazione dei doveri professionali descritti dall'art. 80 comma 5 lett. c) e c-ter) (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2794 del 30 aprile 2019, e n. 1346 del 2018 Adunanza Plenaria). In ragione di ciò deve ritenersi illegittimo il provvedimento di esclusione che menzioni l'applicazione delle penali senza specificarne l'ammontare minimo ed indicando quale presupposto asserite "manchevolezze" (…) senza alcun effettiva motivazione al riguardo anche con riferimento alla loro eventuale gravità".

Lo ha rilevato il Consiglio di Stato, con la sentenza 8236/2020, sull'assunto che l'applicazione di penali contrattuali non può ritenersi sintomo inconfutabile di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o comunque "grave negligenza", ed infatti le disposizioni normative vigenti non impongono ai concorrenti delle procedure di appalto di dichiarare specificamente tutte le penali irrogate nei loro confronti, tuttavia un tale obbligo può sorgere " in presenza di particolari circostanze caratterizzanti (come l'importo delle penali) e/o di specifiche disposizioni della lex specialis". Ciò perché la natura dell'atto, le caratteristiche della procedura attraverso cui viene irrogata e la pregnanza degli elementi che ne determinano l'irrogazione non conferiscono alla penale una rilevanza equivalente alla "risoluzione per inadempimento" o alla "condanna al risarcimento del danno".

Le disposizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) del Codice degli appalti, infatti, subordinano l'esclusione dalla procedura all'accertamento di "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili", da valutarsi tenendo in considerazione il tempo trascorso dalla violazione e la gravità della stessa, e alla dimostrazione "con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità".

L'irrogazione di penali contrattuali di per sé non integra tali presupposti, perché non fornisce alcun elemento per considerare che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento, cui le stesse esse si ricollegano, costituisca errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.

In sostanza l'equilibrio tra l' esigenza di selezionare la migliore offerta ed il contrante più affidabile e quella di garantire la massima partecipazione alla gara è stato individuato nella indicazione di caratteristiche generali di capacità tecnica ed economica, integrità ed affidabilità nonché di circostanze e fattispecie che ne escludono la sussistenza (carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, gravi illeciti professionali ecc), la cui valutazione è rimessa all'amministrazione aggiudicatrice
Ciò sull'assunto che caratteristiche come la competenza, l'affidabilità e l'integrità costituiscono il prodotto di un articolato complesso di qualità e capacità, condizionato, peraltro, da una vasta gamma di fattori, circostanze e condizioni, motivo per cui la semplice rilevazione di un episodio negativo, di per sé, non può escluderne la ricorrenza. È per questo che alla semplice rilevazione di "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto" o di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'affidabilità e l'integrità del concorrente deve far seguito la valutazione della stazione appaltante in merito alla loro effettiva rilevanza e alla idoneità ad escludere o pregiudicare l'affidabilità e l'integrità del concorrente.

Sotto questo profilo "le penali non sono significative né comparabili, sul piano della gravità, ai provvedimenti di risoluzione per inadempimento e alle gravi carenze nell'esecuzione di un contratto", e non forniscono equivalenti garanzie di tutela delle prerogative di difesa degli operatori economici. Al riguardo basti osservare che la risoluzione del contratto, "anche quando promana dall'Amministrazione e non gode quindi delle garanzie proprie della pronuncia giurisdizionale", richiede l'accertamento di un "grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni" e scaturisce dal contraddittorio con l'appaltatore (art. 103, comma 3, d.lgs. n. 50/2016), e quindi da un procedimento che consente una valutazione articolata delle caratteristiche delle prestazioni da eseguirsi, dell'inadempimento contestato all'operatore economico, delle giustificazioni e dei chiarimenti addotti dallo stesso, il che conferisce alla sanzione un peculiare grado di attendibilità. Le penali, invece, assolvono normalmente alla funzione di sanzionare le fattispecie di inadempimento di carattere "residuale", meno gravi di quelle che giustificano la risoluzione del contratto dell'appaltatore, e scaturiscono da una valutazione meno articolata delle circostanze della fattispecie.

Dal delineato contesto normativo emerge con evidenza che non basta una "macchia" nella "fedina professionale" del concorrente a comprometterne l'affidabilità e l'integrità, motivo per cui la circostanza che altra stazione appaltante abbia contestato all'operatore economico una infrazione alle obbligazioni contrattuali dall'appaltatore che non giustifica la risoluzione del contratto di appalto non legittima di per sé un giudizio di inidoneità per difetto dei requisiti prescritti, ma costituisce un elemento che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a valutare secondo le modalità e con le garanzie previste dalla disciplina codicistica, unitamente agli altri fattori che incidono sulla valutazione di affidabilità dei concorrenti.

Posto quindi che le penali non costituiscono di per sé indice attendibile di un deficit di affidabilità ed integrità del concorrente che ne giustifica l'esclusione, la mera omissione dichiarativa concernente l'irrogazione di una penale non può legittimare l'irrogazione della sanzione espulsiva.

Tuttavia "se, in linea generale, le pertinenti disposizioni di legge non consentono, da sole, di imputare al concorrente un obbligo dichiarativo avente ad oggetto le penali, a diversa conclusione deve pervenirsi in presenza di particolari circostanze caratterizzanti (come l'importo delle penali e l'inerenza a "gravi inadempimenti" o"significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione") e di specifiche disposizioni della lex specialis".
In coerenza con tale prospettiva ermeneutica le linee guida dell'Anac n. 6, aggiornate al 2017 impongono ai partecipanti alle gare di appalto di dichiarare "tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità" (art. 4.3.), comprese le cause ostative non inserite nel casellario informatico (art. 4.2, ultimo paragrafo), attribuendo così rilievo non soltanto alla pregressa risoluzione anticipata del contratto, ma anche l'applicazione di penali.
A ciò consegue che nelle ipotesi in cui l'irrogazione delle penali debba ritenersi indicativa della carenza di requisiti di moralità e professionalità degli operatori economici, l'eventuale omessa comunicazione rileva quale violazione di un obbligo strumentale imputabile all'impresa concorrente.
Tale assunto risulta corroborato dalle citate Linee Guida Anac (punto 4.1), che fanno carico alle stazioni appaltanti di "comunicare tempestivamente all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice: (…) c. i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto".

Anche se non concerne direttamente gli obblighi dichiarativi dei concorrenti, poiché si riferisce esclusivamente alle stazioni appaltanti e si rivela strumentale a disciplinare il funzionamento ed il contenuto del Casellario, tale adempimento, tuttavia, individua specificamente l'importo della penale come uno dei requisiti idonei ad attribuire alle penali la valenza di indice rivelatore di "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione" rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) cod. app., che fanno sorgere, in capo al concorrente, un corrispondente obbligo dichiarativo).

Nelle ipotesi in cui la penale risulta immediatamente e direttamente riconducibile ad uno dei parametri rivelatori di un deficit di affidabilità e moralità del concorrente, peraltro, la semplice constatazione della omissione dichiarativa si rivela sufficiente a legittimare l'adozione della sanzione espulsiva, mentre non assumono rilievo la qualificazione della dichiarazione omissiva e la natura della violazione dell'obbligo dichiarativo, né la definitività della penale.

Non rilevano, in particolare, la differenza tra "dichiarazione falsa – dichiarazione meramente omissiva"), né la circostanza che le penali siano "non accettate" e "contestate", poiché la loro irrogazione deve ritenersi sufficiente a generare, in capo alla concorrente, un obbligo dichiarativo, ferme le valutazioni della stazione appaltante in ordine alla loro rilevanza.

Quanto alla soglia di rilevanza della penale la circostanza che l'operatore economico abbia proseguito nell'esecuzione del servizio, nonostante l'irrogazione delle penali, non costituisce indice univoco della loro "non significatività", ai fini dell'assolvimento del relativo obbligo dichiarativo, influendo sulle valutazioni rimesse al riguardo alla stazione appaltante elementi estranei al profilo della eventuale gravità dell'inadempimento (come l'opportunità di non interrompere il servizio ovvero il comportamento riparatore posto in essere dall'impresa, atto a garantire che gli inadempimenti all'origine della penale non avranno più a verificarsi).

Nelle ipotesi in cui l'irrogazione della penale debba ritenersi rivelatrice di "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione" non può addursi quale causa giustificativa dell'omissione dichiarativa, il fatto che la circostanza da dichiarare sia nota alla stazione appaltante, laddove, ad esempio, inerisca ad una vicenda contrattuale diversa da quella oggetto del procedimento di gara in corso di svolgimento: "elementari principi di efficienza amministrativa e di lealtà impongono infatti alle imprese concorrenti di dichiarare i fatti rilevanti ai fini della partecipazione alla gara, non potendo addossarsi alla stazione appaltante specifici oneri istruttori, intesi a verificare se, nei rapporti eventualmente intrattenuti dalla stessa con ciascuna delle concorrenti, si siano realizzati eventi suscettibili di valutazione ai fini della loro ammissione allo specifico procedimento selettivo".

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