Fisco e contabilità

Fattura elettronica nella Pa: da oggi in vigore lo stop ai rifiuti non motivati

La mancanza di una fase transitoria potrebbe avere creato problemi sulle fatture pregresse

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

A partire da oggi le pubbliche amministrazioni devono applicare le nuove regole che rendono legittimo il rifiuto delle fatture elettroniche ricevute dai loro fornitori in base alla rigida casistica fissata dal Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 132 del 24 agosto 2020.

Ciò è dovuto alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento avvenuta in data 22 ottobre 2020 dopo una gestazione molto lunga. Alle prime bozze del Decreto diffuse nel giugno 2019 ha fatto seguito il parere del Consiglio di Stato del 12 giugno 2020 numero 1190.

Quindi i soggetti destinatari del provvedimento, da un lato in primo luogo le pubbliche amministrazioni e dall’altro i loro fornitori, hanno avuto sicuramente molto tempo per valutare l’impatto e la portata di applicabilità delle nuove regole. Tuttavia possono permanere elementi di incertezza legati al comportamento da tenere presumendo l’esistenza di una fase transitoria.

Il Decreto non prevede in realtà alcuna fase transitoria di applicabilità delle nuove regole. L’entrata in vigore del provvedimento non crea alcuna distinzione fra le fatture che perverranno alle pubbliche amministrazioni da oggi rispetto a quelle già giunte per le quali non sia ancora spirato il termine di 15 giorni per il rifiuto, alla predetta data di applicazione delle nuove regole.

Quanto alle vecchie regole di rifiuto, la fattura ad esempio giunta all’amministrazione pubblica destinataria poteva essere teoricamente rifiutata prima di oggi, 6 novembre 2020, senza che vi fosse la necessità di rispettare alcuna regola in ordine alle condizioni legittimanti il rifiuto e alcun obbligo circa la codifica della motivazione in relazione alle singole fattispecie come richiesta della nuove regole.

Quanto a queste ultime, invece, la stessa fattura di cui sopra, riportante ricevuta di consegna ad esempio in data 30 ottobre 2020, che fosse risultata non conforme all’impostazione richiesta dall’amministrazione ricevente, per trasmissione ad un codice Ipa di una struttura organizzativa interna diversa da quella ordinante della stessa Pa, ma non fosse stata rifiutata prima della data odierna, non potrà essere più rifiutata.

Infatti da questo momento in poi viene a mancare uno degli elementi e circostanze richiesti espressamente dal Decreto.

Si deve ritenere che ogni comportamento dovrà essere coerente alle regole vigenti nel momento in cui l’amministrazione pubblica procede materialmente con la notifica del rifiuto, non rilevando invece l’originaria data della consegna del documento anche anteriore al 6 novembre 2020.

Il rischio che si è corso è che, contrariamente agli obiettivi del legislatore, per le fatture giunte nei giorni scorsi, ci possa essere stata da parte delle amministrazioni una spinta al rifiuto cautelativo in ragione dell’assenza di un assetto organizzativo interno che consenta una gestione selettiva dei rifiuti coerente alle nuove regole.

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