Personale

Sulle nuove assunzioni l'incognita della certificazione dei revisori

di Corrado Mancini

Il decreto assunzioni subordina l'applicazione delle nuove regole per la determinazione dei maggiori livelli assunzionali alla asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, infatti espressamente recita «…i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione…».

Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, vien posto dal legislatore come condizione essenziale per procedere alla determinazione dei paini triennali dei fabbisogni di personale secondo le nuove regole, l'organo di revisione deve rendersi garante di questo con la propria asseverazione.

Ma che cosa intende il legislatore per asseverazione? Su questo punto il decreto non si esprime, ma sembra abbastanza logico pensare che senza l'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, non si possa procedere con l'adozione del fabbisogno di personale e con il piano assunzionale. Sembra anche evidente che l'asseverazione debba essere rilasciata da parte dell'organo di revisione in maniera esplicita.

É altrettanto vero che la mancanza di una definizione legislativa rischia di lasciare pericolosamente il concetto di «asseverazione» in una dimensione quanto mai nebulosa, con ciò che può conseguirne, e cioè creare seri problemi per quanto attiene ai profili delle responsabilità dei soggetti asseveranti e dei soggetti a favore dei quali l'asseverazione è resa. Data la mancanza di definizione nel Dpcm, può essere utile verificare come l'asseverazione costituisca comunque un istituto considerato dal nostro ordinamento giuridico.

Pur senza alcuna pretesa di completezza, si può ricordare innanzitutto l'asseverazione di una perizia, un'altra ipotesi di asseverazione emerge nel diritto urbanistico in varie ipotesi (ad esempio, quella della cosiddetta Scia), l'asseverazione è emersa anche nel diritto tributario (ad esempio, credito di imposta nei contratti di rete) e ancora l'asseverazione ompare anche nel diritto commerciale (articolo 2503, comma 1, del codice civile relativamente all'ipotesi in cui viene richiesta la relazione asseverata da un'unica società di revisione a tutela dei creditori), di asseverazione si parla anche nell'articolo 183 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) con riferimento all'asseverazione, dei piani economici finanziari (Pef) di interventi di project finance.

In ogni caso, in tutte le ipotesi menzionate, l'asseverazione corrisponde al suo significato etimologico di «asserire in modo risoluto, solennemente e con severità», come emerge dal verbo latino da cui la parola deriva «adseverare», composto da «ad» ("a, verso") e «severus» ("solenne"): un'azione tendente alla solennità.

È possibile, quindi, affermare che «asseverazione» è di fatto una sorta di attestazione e/o certificazione, assegnando alla data di emissione dell'«asseverazione», la certezza che, secondo il campionamento utilizzato, le verifiche eseguite e le analisi svolte, durante l'attività di «asseverazione», l'ente locale, per effetto dell'adozione dell'approvando piano triennale dei fabbisogni di personale, non altera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

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