Urbanistica

Tar Marche: difficile per i comuni impugnare la Scia scaduti i 30 giorni del silenzio-assenso

di Donato Palombella

Le recenti modifiche apportate alla disciplina della Scia «blindano» la posizione del proprietario sottoponendo l'impugnativa del provvedimento da parte dei controinteressati ad alcuni limiti.

Un cittadino impugna dinanzi al Tar il silenzio-inadempimento prestato dal Comune in ordine all'istanza volta ad ottenere l'accertamento di abusi edilizi e la loro repressione, relativamente a un immobile realizzato in base ad una Scia. Il Tar delle Marche, con la sentenza del 7 ottobre 2016 n. 546, ritiene che il denunciato silenzio-inadempimento non sussista in quanto il Comune avrebbe argomentato i motivi del proprio diniego alle richieste del cittadino. Il caso diventa interessante in quanto il giudice amministrativo, nell'occasione, affronta il problema delle più recenti modifiche apportate alla disciplina della Scia. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 19 della Legge n. 241/1990, modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, delDl 31 maggio 2010, n. 78 .

La Dia sostituita dalla Scia
La Dia (Dichiarazione di inizio attività) è stata ormai soppiantata dalla Scia (segnalazionecertificata di inizio attività); non si tratta solo e semplicemente di un cambiamento nella denominazione della procedura, bensì dell'introduzione di nuove regole.
L'art. 19, comma 1, della Legge 241/90 stabilisce che la Scia deve essere corredata da una serie di certificazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati nonché dagli elaborati tecnici necessari per consentire all'amministrazione di procedere alle necessarie verifiche di propria competenza. Il successivo comma 3, pone a carico dell'amministrazione l'onere di effettuare le necessarie verifiche entro trenta giorni dal ricevimento della Scia. Decorso tale termine, il Comune può sospendere l'attività edilizia e ordinare la demolizione solo in ipotesi ben precise ovvero:
a) qualora venga provato che le dichiarazioni/asseverazioni siano false (art. 19, comma 3, art. 21, comma 1, della legge n. 241/1990);
b) ove le opere mettano in pericolo il patrimonio artistico e culturale, l'ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale (art. 19, comma 3, legge n. 241/1990);
c) ove l'Amministrazione intenda esercitare il potere di annullamento in autotutela per ragioni di opportunità (art. 21-nonies, legge n. 241/1990);
d) ove venga accertata una violazione delle norme edilizie ed urbanistiche (art. 19, comma 6/bis e art. 21, comma 2, legge n. 241/1990).

In altri termini, trascorsi i fatidici trenta giorni, i poteri sanzionatori sono soggetti ad una serie di limiti e, salvo i casi previsti dalla legge, chi ha edificato in base ad una Scia, può dormire sonni tranquilli.

La Scia non è direttamente impugnabile
Il Tar sottolinea che con la "nuova" Scia cambia la natura della segnalazione certificata di inizio di attività che diventa non impugnabile direttamente (art. 19, comma 6/ter, Legge n. 241/1990). A fronte di una Scia ritenuta illegittima, i controinteressati possono solo sollecitare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'amministrazione, la quale è tenuta a compiere le verifiche necessarie al fine di accertare la legittimità dell'attività o dell'intervento edificatorio oggetto di denuncia o segnalazione.

Potere di autotutela sui generis
In questo caso l'autotutela esercitata dall'amministrazione comunale deve intendersi come un "potere sui generis", in quanto non implica un'attività di secondo grado su un precedente provvedimento amministrativo (Tar Bolzano - Trentino-Alto Adige, sez. I, 18 luglio 2016, n. 233; Tar Firenze – Toscana, sez. III, 8 giugno 2016, n. 960). In altre parole l'amministrazione non è chiamata ad esprimersi nuovamente su un proprio provvedimento già adottato ed esecutivo, bensì è chiamata ad esprimersi su un atto (la Scia) proveniente da un privato. Tale potere di autotutela può essere esercitato solo in presenza di un interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati ed entro un termine temporale ragionevole. In caso di denuncia da parte del terzo controinteressato, quindi, il Comune eserciterà un potere discrezionale teso alla valutazione e al bilanciamento degli opposti interessi.

Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 ha introdotto uno sbarramento temporale all'esercizio del potere di autotutela, fissato in «diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici». Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che se pure tale norma non è applicabile in ogni caso, essa rileva ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevanti (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5625 e 31 agosto 2016, n. 3762).

La discrezionalità della Pa
Il Tar ricorda che l'annullamento per autotutela incontra un ulteriore limite nella discrezionalità dellaPa.. Anche a seguito della riforma dell'art. 19 della legge n. 241/1990, le regole cui è assoggettato il potere amministrativo di controllo e di inibizione-conformazione, decorsi trenta giorni dalla presentazione della Scia, sono sempre e comunque quelle di cui al primo comma dell'art. 21 nonies in virtù del quale la pubblica amministrazione può esercitare il potere di annullamento d'ufficio dell'atto, valutando la sussistenza di ragioni di interesse pubblico. Anche in questo caso l'amministrazione potrà esercitare i propri poteri autonomamente ovvero l'intervento dell'amministrazione potrà essere sollecitato dal giudice amministrativo o dal terzo controinteressato.

La sentenza n. 546/2016 del Tar Marche

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