Urbanistica

Progetti in zona sismica, rigenerazione, Via: semplificazioni anche in Lombardia

Sulla scia delle norme statali la Regione prova a snellire i passaggi autorizzativi con la legge n.20/2020

di Carmen Chierchia

Parola chiave "Semplificazione". Dopo il decreto legge 76/2020 , anche la Regione Lombardia ha emesso la Legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo".

Si tratta di una legge che si interseca con molte altre previsioni regionali, dalla legge sulla Via a quella sul commercio, dalla legge sul governo del territorio alla rigenerazione urbana. Vediamo i principali profili di interesse.

Procedimenti edilizi e rigenerazione urbana
La L.r. 20/2020 introduce modifiche alla Legge urbanistica lombarda (n . 12 dell'11 marzo 2020) in particolare semplificando il procedimento autorizzativo per il recupero degli edifici dismessi. Infatti, il nuovo articolo 33, comma 1, lett. d), stabilisce che gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità e di recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati sonoautorizzati mediante Scia alternativa al permesso di costruire.
Ovviamente, qualora detti interventi avvengano in deroga al piano di governo del territorio, l'efficacia della Scia è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale.
Non occorrerà quindi il permesso di costruire, ma "solo" la Scia, titolo che non cambia in caso di deroga al Pgt: in questo caso, però occorrerà l'approvazione del Consiglio perché la Scia sia efficace.

Anche l'articolo 51 della Lr 12/2005 viene modificato: si tratta di una previsione già modificata dalla recente Lr 19/2020 sulla riqualificazione urbana. Si tratta dell'articolo dedicato alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso e il legislatore ha voluto chiarire la nozione delle attività di logistica o autotrasporto prevedendo che, per una migliore qualificazione degli interventi presentati dagli operatori e, quindi, per semplificare gli adempimenti amministrativi in capo ai comuni per attività logistica o autotrasporto, ossia depositi di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio.

Interventi privi di rilevanza a fini sismici
Nel 2019 con il Decreto legge n. 32, il legislatore ha inserito nel Testo unico edilizia, l'articolo 94 bis rubricato "Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" che ha introdotto la scala di rilevanza degli interventi nei riguardi della pubblica incolumità, individuando quelli "rilevanti", quelli "di minore rilevanza" e quelli "privi di rilevanza".
In applicazione di questo articolo, è stato emesso il decreto del ministero delle Infrastrutture 30 aprile 2020 con le linee guida per l'individuazione degli interventi in base al grado di rilevanza. La L.r. 20/2020 interviene in questa materia, calando queste previsioni nella disciplina regionale e, in particolare:
- rinviando ad una futura delibera di Giunta regionale la definizione degli indirizzi per l'uniforme applicazione del Dm citato e la specifica elencazione delle tipologie di interventi che non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici;
- escludendo dall'ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) gli interventi dichiarati dal progettista come privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, secondo le disposizioni della futura determina di Giunta.

La dichiarazione del progettista dovrà essere supportata da idonei elaborati tecnici nell'ambito dell'asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio.
Da un punto di vista procedurale, poi, la Lr 20/2020 stabilisce che per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, il titolo abilitativo all'intervento edilizio, corredato dall'asseverazione, ha validità anche agli effetti del preavviso di cui all'articolo 93 del d p r 380/2001, ossia del preavviso di avvio di attività in zona sismica da inviarsi all'ufficio tecnico della regione.

La L.r. 20/2020 poi, stabilisce che gli interventi di attività edilizia libera, realizzati senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 6 del d p r 380/2001, sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) e per essi non occorre il preavviso di avvio di attività in zona sismica (di cui all'articolo 93 del d p r 380/2001).

Procedure di Valutazione di impatto ambientale
La procedura di Via, in Lombardia, è governata dalla legge regionale n. 5 del 2 febbraio 2010, molte volte modificata e rimaneggiata dal legislatore regionale. L'articolo 4 della nuova Lr 20/2020 interviene in tre direzioni. Vediamole.

Il PAU come titolo legittimante
La Lr 20/20 chiarisce che il provvedimento unico di Via (rectius provvedimento autorizzatorio unico) ingloba, non solo il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ma anche tutti le autorizzazioni e permessi necessari per la compiuta autorizzazione di un progetto.

Il cd. Pau (provvedimento autorizzatorio unico, quindi) assume un ruolo centrale nell'assetto autorizzativo di progetti complessi, soggetti a Via, essendo questo il titolo legittimante un dato progetto.

Necessario raccordo procedurale
Al fine di garantire l'efficacia a questa previsione, e al contempo accelerazione e semplificazione, la L.r. 2020 precisa che le singole procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni che confluiscono nel Pau sono disapplicate.
Questo significa, per esempio, che se per il rilascio del permesso di costruire occorre convocare la conferenza di servizi, questa procedura non sarà più seguita, e la fase deliberativa, anche per il permesso di costruire che confluisce nel Pau sarà assorbita nell'iter previsto dalla Lr 5/2010 per questa procedura.

Coordinamento tra la procedure di Via e quella di autorizzazione alle grandi strutture di vendita
La L.r. 20/2020 armonizza le procedure di rilascio delle autorizzazioni commerciali per le grandi strutture di vendita con quella di Via, specificando due tipi di procedure:
Se l'intervento richiede la verifica di assoggettabilità a Via, i termini per il rilascio dell'autorizzazione commerciale sono sospesi per un massimo di trenta giorni. È importante, però, l'aspetto "sanzionatorio": se il provvedimento di esclusione dalla Via non è ottenuto nel termine per il rilascio dell'autorizzazione commerciale, la domande di autorizzazione si intende rigettata.
Se l'intervento necessita del provvedimento di Via vero e proprio, l'autorizzazione commerciale confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale e, pertanto (i) tutti i nulla osta e le autorizzazioni che supportano l'autorizzazione commerciale, verranno acquisite nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 (ii) il PauR è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

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