Personale

Previdenza complementare, silenzio assenso per l'adesione al Fondo Perseo

L'entrata nel fondo Perseo Sirio resta esercitabile anche attraverso l'adesione attiva del lavoratore

di Consuelo Ziggiotto

Sottoscritta l'ipotesi di accordo che regolamenta le modalità di adesione al Fondo Perseo Sirio anche mediante la formula del silenzio assenso per il personale assunto dopo il 1° gennaio 2019. Lo annuncia l'Aran nel comunicato stampa dell'8 aprile scorso.

Diventano due le modalità di accesso alla previdenza complementare: l'esplicita manifestazione di volontà dell'aderente e il silenzio assenso.

Ogni lavoratore, all'atto della firma del contratto individuale di assunzione, dovrà ricevere dalla propria amministrazione una dettagliata informativa sulla possibilità di iscriversi al Fondo e sul meccanismo del silenzio assenso. Il lavoratore potrà dichiarare di voler iscriversi (adesione esplicita), oppure potrà dichiarare di non voler aderire alla proposta del Fondo negoziale. Nel caso residuale in cui non esprima alcuna volontà, allo scadere dei 6 mesi dal momento in cui riceve l'informativa, lo stesso lavoratore è iscritto: scatta cioè l'entrata in previdenza mediante il meccanismo del silenzio assenso. L'iscrizione in questo caso decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei 6 mesi.

La modulistica per manifestare la volontà di adesione sarà messa a disposizione dal Fondo attraverso il proprio sito e nel rispetto delle direttive Covip.

L'adesione mediante il silenzio assenso vedrà le risorse confluire nel comparto garantito del Fondo, così come lascerà la possibilità al lavoratore di recedere attraverso una comunicazione al Fondo.

In pratica il lavoratore silente, allo scadere dei 6 mesi riceverà una comunicazione dal Fondo che lo informerà dell'avvenuta iscrizione, ricordandogli che entro un mese potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dove non esercitato, l'iscrizione si perfezionerà.

Per il personale assunto dal 1° gennaio 2019 le amministrazioni avranno 60 giorni di tempo dalla data di sottoscrizione dell'accordo, per fornire ai lavoratori l'informativa, resa mediante comunicazione personale, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio assenso.

Specifica l'ipotesi di accordo, che non rientra nella nozione di assunzione il passaggio tra amministrazioni pubbliche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea, così come non è considerata assunzione la progressione di carriera, l'assunzione di personale che mantiene il regime di Tfs e quella di personale già iscritto al Fondo in virtù di precedenti rapporti di lavoro avvenuta successivamente alla data del 1° gennaio 2019.

L'accordo è stato sottoscritto nella forma di ipotesi e sarà efficace solo dopo il completamento dell'iter dei controlli previsto per i contratti collettivi di lavoro sottoscritto dall'Aran.

Si realizza un passo importante nella riforma della previdenza complementare negoziale, il cosìddetto secondo pilastro, che permette ai lavoratori di aggiungere una pensione complementare integrativa a fianco di quella derivante dal sistema obbligatorio. Di fatto il pubblico impiego arriva con oltre 15 anni di ritardo rispetto al privato, abituato dal 2005 (Dlgs 252/2005) alla formula del silenzio assenso, che va ricordato, preserva il principio della volontarietà dell'adesione, pur tuttavia da esercitare in questo modo con maggiore consapevolezza e coscienza.

In coda rimane il Fondo Scuola Espero, secondo e ultimo fondo negoziale pubblico tutt'oggi estraneo alle logiche di accesso mediante formule di silenzio assenso.

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