Appalti

Fuori dalla gara il raggruppamento di imprese se la mandante non ha firmato l'offerta

Il vizio non è sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

É legittima l'esclusione immediata di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, da una procedura di gara, per la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte di una mandante, perché l'irregolarità è essenziale e preclude non solo la riconducibilità della provenienza della stessa ma anche la sua serietà e affidabilità; il vizio non è sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio. É questa la pronuncia del Tar Piemonte, sezione II, con la sentenza n. 91/2021 (si veda anche Enti locali & edilizia dell'8 febbraio)

Una stazione appaltante ha escluso dalla procedura per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali un operatore economico, che ha partecipato in modalità plurisoggettiva, per sottoscrizione del documento relativo all'offerta economica da parte della sola impresa individuata come capogruppo.

L'omissione della firma digitale da parte della mandante ha determinato incertezza assoluta del rapporto negoziale, ossia dell'impegno vincolante circa il rispetto del contenuto dell'offerta, nei confronti della stazione appaltante.

L'obbligo di sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei è rintracciabile nell'articolo 48, comma 8 del codice e risponde a «imprescindibili esigenze di certezza della riconducibilità dell'offerta agli operatori che, con la presentazione dell'offerta, intendono impegnarsi nei confronti dell'amministrazione appaltante e di coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva».

L'offerta di gara, infatti, «esprime, con carattere vincolante, l'impegno negoziale ad eseguire il servizio con prestazione conforme all'oggetto di gara, nonché con modalità tecniche e corrispettivo economico che qualificano l'offerta medesima agli effetti della valutazione comparativa ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto» (C.d.S.,sez.VI, n.7987/2010).

In questo quadro, la sottoscrizione dell'offerta si configura come lo strumento con il quale l'autore fa proprie la dichiarazione e la volontà in essa contenuta.

Le ricorrenti hanno contestato l'illegittimità del provvedimento di automatica estromissione dalla procedura selettiva, evidenziando che, nella fattispecie, si tratta di una carenza di natura meramente formale che richiede, per il principio del favor partecipationis, l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Dalla documentazione di gara, difatti, con un approccio sostanzialistico, è indubbia la volontà della mandante di rispettare l'offerta presentata; ciò è ricavabile , in particolare , dalla sottoscrizione digitale del modulo relativo agli oneri della manodopera e dall'impegno della mandante a uniformarsi alla disciplina codicistica prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria.

Il Collegio ha respinto il ricorso ed espresso una interpretazione che si aggiunge all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che meglio realizza il principio di certezza e di parità di trattamento tra i concorrenti, escludendo dal perimetro applicativo dell'istituto del soccorso istruttorio le carenze inerenti l'offerta economica.

Non è sufficiente, inoltre, il rinvio al mandato con rappresentanza conferito alla capogruppo per avere certezza che il mandante rispetti gli impegni contrattuali; in un raggruppamento non ancora costituito ogni operatore è un concorrente unico e distinto, per il quale i vincoli negoziali possono essere imputabili , con connessa responsabilità, solo con la sottoscrizione propria dell'offerta .

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