Personale

Coronavirus - Indennità di ordine pubblico alle polizie locali, escluse le posizioni organizzative

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Giungono ancora una volta dalle Prefetture le indicazioni operative da seguire per la corretta applicazione dell'istituto dell'indennità di ordine pubblico da corrispondere a favore del personale di polizia locale impegnato nei servizi operativi su strada per il monitoraggio e l'attuazione delle disposizioni per il contrasto della diffusione dell'epidemia Covid-19. È toccato alla Prefettura milanese, con la nota n. 95468/2020, fare chiarezza su alcune problematiche che hanno preoccupato in questi giorni gli enti locali.

Niente compenso ai titolari di posizione organizzativa
L'indennità in questione può essere corrisposta anche al personale titolare di posizione organizzativa inserito nei turni di ordine pubblico, potendo configurare l'ipotesi che il trattamento è ascrivibile a una delle ipotesi previste dall'articolo 18, comma 1, lettera h, del contratto del 21 maggio 2018 (ovvero compensi che specifiche disposizioni di legge prevedano espressamente a favore di detto personale)? Per la Prefettura milanese ciò non è possibile. Telegraficamente si afferma che l'indennità di ordine pubblico è trattamento economico accessorio che viene già assorbito dal trattamento economico (retribuzione di posizione e di risultato) previsto dalla contrattazione a favore degli incaricati di posizione organizzativa.

Il doppio compenso
Alcuni enti, soprattutto quelli con degli organici risicati, si sono posti il dubbio se in sede di programmazione dei servizi di ordine pubblico fosse possibile impiegare un dipendente, nella stessa giornata, in due turni, con conseguente riconoscimento di una doppia indennità. Per la Prefettura milanese il ricorso al doppio turno di servizio giornaliero deve costituire un'ipotesi del tutto eccezionale che deve essere valutata con estrema attenzione, soprattutto con uno sguardo alle disposizioni che il legislatore ha previsto a tutela del recupero delle energie psico-fisiche del dipendente (Dlgs 66/2003). Ciò premesso, il dipendente impegnato in un doppio turno giornaliero di ordine pubblico ha il diritto a percepire l'indennità doppia (13 euro x 2 = 26 euro) purché i due turni non siano continuativi e ciascuno di essi venga svolto per almeno quattro ore continuative.

Le modalità di rimborso
La Prefettura milanese chiarisce, inoltre, che il compenso spettante al personale deve essere anticipato dalle amministrazioni locali e queste, successivamente, dovranno procedere a richiedere il relativo rimborso. L'importo rimborsabile agli enti locali per l'attività di ordine pubblico è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente.
Si precisa, con il prospetto allegato alla nota, che oltre agli oneri ex Cpdel e Irap sono ammessi al rimborso anche gli oneri assicurativi (Inail).
I rendiconti della spesa sostenuta dovranno essere integrati, ad avvenuta liquidazione in favore dei beneficiari, dal mandato di pagamento debitamente quietanzato, ovvero nel caso di liquidazione dell'indennità in questione insieme allo stipendio mensile, dal mandato cumulativo corredato della dichiarazione sottoscritta dal dirigente responsabile che ne attesti la liquidazione complessiva. Occorrerà, così si legge nella nota, attendere il concreto trasferimento delle risorse finanziarie del Viminale alle singole Prefetture per vedere gli enti accreditarsi nei propri bilanci le somme anticipate a titolo di indennità di ordine pubblico.

Le indicazioni della Prefettura milanese

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