Personale

Scuola, spetta al dirigente attivare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori fragili

Dal ministero dell'Istruzione le regole per la gestione del personale nel contesto delle misure per il contrasto al Covid-19

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di Amedeo Di Filippo

Con la nota n. 1585/2020, il Direttore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del ministero dell'Istruzione fornisce istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori fragili, nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

La circolare n. 13
La circolare congiunta ministero della Salute e ministero del Lavoro n. 13/2020 ha chiarito il concetto di "fragilità", che va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un evento più grave o infausto. Non basta il solo dato dell'età a definire uno stato di fragilità, parametro va dunque sempre valutato congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Per queste ragioni, i due dicasteri hanno rimarcato l'onere per tutti i datori di lavoro di assicurare a ogni lavoratore la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria in ragione dell'esposizione da Coronavirus, in presenza di «patologie a scarso compenso clinico», quali malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche. Il tutto nell'ottica di un graduale ripristino delle regole previste dal Dlgs 81/2008, posto che la «sorveglianza sanitaria eccezionale» introdotta dal Dl 34/2020 non è stata prorogata dal Dl 83/2020.

I lavoratori fragili
Si inserisce in questo contesto la nota del Ministero dell'istruzione, destinata a inquadrare le procedure di competenza del dirigente scolastico relative ai lavoratori fragili, i quali possono richiedere di essere sottoposti a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria fornendo al medico competente la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate.
È onere del dirigente scolastico attivare formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di una richiesta al medico competente e concordare con questi le procedure organizzative per effettuare le visite, anche mettendo a disposizione propri locali scolastici. Il medico esprime il giudizio di idoneità fornendo indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore, riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

I giudizi
Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza. Qualora il medico competente indichi prescrizioni, è compito del dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dpi e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa. In caso di inidoneità alla specifica mansione, il docente può essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del settore scuola, per esempio biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici ed educativi, utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, attività relative al funzionamento degli organi collegiali. Qualora non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti dovrà fruire dell'assenza per malattia.
Anche per il personale Ata il dirigente scolastico ha l'onere di fornire i Dpi e adeguare gli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e adempiere ad ogni indicazione ulteriore suggerita dal medico competente nel giudizio di idoneità. In caso di inidoneità temporanea, il dirigente scolastico valuterà se sia possibile l'utilizzazione in mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative. Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione, il lavoratore viene posto in assenza per malattia. Il personale a tempo determinato che presenti la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e risulti inidoneo temporaneamente alla mansione verrà invece collocato in malattia fino al termine indicato dal giudizio.

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