Urbanistica

Vincolo paesaggistico, la tutela riguarda la «bellezza» non «l'identità» dei luoghi

Il Tar Lazio boccia la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area «Dal Bullicame e Riello alle Masse di San Sisto» per difetto di motivazione

di Pietro Verna

Il solo valore identitario non è sufficiente per assoggettare un immobile o un'area al vincolo di tutela previsto dal codeice dei Beni culturali , essendo richiesto, come requisito indefettibile, la bellezza naturale dei luoghi da tutelare.

Lo impone l'art. 138 del Codice («La proposta di vincolo è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati») e dall'art. 9 del Rd 3 giugno 1940, n. 1357 secondo cui , nella scelta se assoggettare o meno a vincolo l'immobile o l'area, si deve tener presente che «[la] nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, [e] che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico».

In questi termini il Tar Lazio (sentenza 27 gennaio 2021, n.1080) ha accolto il ricorso proposto contro la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Dal Bullicame e Riello alle Masse di San Sistonella parte in cui include i terreni di proprietà dell'Università degli Studi della Tuscia destinati ad Orto botanico e all'Azienda Agraria Didattico-Sperimentale nell'ambito del vincolo paesaggistico.
L'Ateneo aveva impugnato il decreto per difetto di motivazione e eccesso di potere.

Ad avviso dell'Università, il provvedimento si era limitato a dare per presupposto ciò che avrebbe dovuto dimostrare non tenendo conto che il vincolo di "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore" avrebbe precluso le attività dell'Azienda agraria sidattico-sperimentale, tra cui l' «aratura in profondità» e la realizzazione di opere già programmate (un centro enologico sperimentale, un impianto di pannelli fotovoltaici, l' allestimento di strutture metalliche di raccolta e studio delle precipitazioni, la creazione di pendenze per studiare fenomeni di deflusso ed erosione mediante simulazioni di pioggia etc. ). Argomentazioni che hanno colto nel segno. Il Tar ha annullato il decreto per difetto di motivazione, confermando l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui:
- l'assoggettamento a vincolo di vasta area deve essere motivato in modo specifico (cfr. Tar Lazio- Roma, sentenza 29 luglio 2015, n. 10413), persino nei confronti di località di notorio interesse paesaggistico ( Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 17 aprile 2018, n. 23018);
-la parte del territorio da sottoporre a vincolo deve essere individuata e delimitata «in forza del motivato riconoscimento in essa dei tratti identitari che a loro volta si identificano, per il comma 2 dell'art. 131 del Codice, in "aspetti e caratteri" non generici ma tali da rappresentare in modo "materiale e visibile" […] l'identità nazionale in quanto espressione "di valori culturali" e non di indifferenziate caratteristiche che non attingano la soglia di tali valori » (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 30 dicembre 2011, n. 7005);
- nell'apporre il vincolo ad un fondo, che annoveri nel proprio ambito beni culturali, riveste un ruolo determinante la relazione integrativa del provvedimento, dalla quale debbono risultare i presupposti del vincolo, ossia «i pregi storico artistici» e «il rapporto di necessaria complementarietà tra i beni culturali ed il contesto ambientale» ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 20 settembre 2005, n. 4867 e (Tar Lazio Roma, sentenza 23 gennaio 1997, n. 233).

Il che non è avvenuto nel caso di specie: la relazione illustrativa del decreto ministeriale non ha evidenziato alcun aspetto di particolare interesse relativo a siti ricadenti nella proprietà dell'Ateneo, né ha considerato «le conseguenze discendenti dall'aggravamento del regime di vincolo, che comporta il sacrificio di importanti interessi pubblici la cui cura rientra tra i compiti istituzionali dell'Università, che avrebbero meritato di essere attentamente ponderati».

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