Fisco e contabilità

Riscossione, per le notifiche piattaforma online su base volontaria

Atti e avvisi di accertamento potranno essere notificati tramite lo strumento telematico, utilizzabile anche da agenti della riscossione e società private iscritte all’albo ministeriale

di Giuseppe Debenedetto

Gli atti e gli avvisi di accertamento tributari potranno essere notificati tramite una piattaforma telematica, utilizzabile anche dagli agenti della riscossione e dalle società private iscritte all’albo ministeriale. Lo prevede il decreto semplificazioni con una disposizione che si inserisce in pacchetto di norme per la diffusione dell’amministrazione digitale.

L’introduzione di una piattaforma digitale per le notifiche, già prevista dal comma 402 della legge di bilancio 2020, viene ora disciplinata nel dettaglio, anche se per la sua attivazione effettiva occorrerà attendere l’adozione dei decreti che ne definiranno i vari aspetti.

La disposizione prevede che per la notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre leggi, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La piattaforma può essere utilizzata anche dagli agenti della riscossione, dalle società private iscritte all’albo ministeriale e dalle società in house e miste.

Sulle modalità applicative è previsto che il gestore della piattaforma invia al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l’esistenza e l’identificativo univoco della notificazione (Iun) e le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento. Per i soggetti che non hanno domicilio digitale, il gestore notifica l’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo a mezzo posta con le modalità previste per la notifica degli atti giudiziari (legge 890/82).

Vengono inoltre disciplinate le modalità di perfezionamento della notifica: per l’amministrazione vale la data in cui il documento è reso disponibile sulla piattaforma, mentre per il destinatario la notifica si perfeziona il settimo giorno successivo alla consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico. Ma se l’avviso di avvenuta ricezione viene consegnato al destinatario dopo le ore 21, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo.

Per i soggetti a cui viene notificato l’avviso di avvenuta ricezione a mezzo posta, la notifica si perfeziona invece il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo. In ogni caso, se anteriore, la notifica si perfeziona nella data in cui il destinatario o un suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico.

La norma pone a carico del destinatario le spese di notifica, da destinare alle amministrazioni, al fornitore del servizio postale universale e al gestore della piattaforma, in base a modalità e criteri di riparto da stabilire con decreto.

La piattaforma non può essere utilizzata per la notifica degli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario, né per gli atti dell’espropriazione forzata (Dpr 602/73), ad eccezione dell’avviso di intimazione (articolo 50) e del preavviso di iscrizione ipotecaria (articolo 77).

Infine, viene modificato l’articolo 50 del Dpr 602/73 allungando il termine di efficacia dell’avviso di intimazione ad adempiere, che passa da 180 giorni a un anno dalla notifica.

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