Fisco e contabilità

Incognita aliquote sul saldo Imu di mercoledì

La scadenza del 28 febbraio 2021 è riservata ai soli conguagli dovuti per le aliquote pubblicate dopo il 16 novembre

di Pasquale Mirto

In vista della scadenza di mercoledì per il saldo Imu sono arrivati importanti chiarimenti sia da parte di Ifel sia dal Mef.

Il primo chiarimento attiene alle aliquote da considerare per il calcolo della nuova Imu, che somma le soppresse Imu e Tasi, con la conseguenza che in più di 4 mila Comuni italiani (si veda Enti locali & edilizia del 7 dicembre) le aliquote sono cambiate. Ma in quest'anno si sono susseguite più proroghe dei termini di approvazione del bilancio (l'ultima al 31 ottobre), e quindi anche l'obbligo di pubblicazione delle delibere ha subito delle proroghe, ma in modo disordinato. Tant'è che il legislatore è dovuto correre ai ripari con l'articolo 1, comma 4-quinquies del Dl 125/2020, che sposta al 31 dicembre il termine ultimo di invio delle delibere e al 31 gennaio quello della loro pubblicazione.

Ma anche questa volta si è peccato di imprecisione. Il successivo comma 4-sexies precisa che resta ferma la scadenza del saldo Imu, da effettuare «sulla base degli atti pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze».

Ma atti pubblicati a quale data?

Letteralmente vuol dire alla data in cui si effettua il saldo, quindi a dicembre, ma i conteggi Imu non sono proprio immediati, e quindi di norma sono preparati prima, anche a novembre.

Il problema è stato analizzato da Ifel con la nota del 2 dicembre, nella quale si osserva che «appare tuttavia ragionevole …. considerare i dati pubblicati sul Portale Mef alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando ovviamente la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente ma in tempo utile per il pagamento del saldo, ovvero acquisite direttamente dai siti comunali».

La data del 16 novembre è quella individuata anche nelle Faq ministeriali, pubblicate il 7 dicembre.

Fissata per via interpretativa la data ultima a cui occorre far rifermento per il calcolo del saldo, se il Comune non ha pubblicato le aliquote, avendo tempo, come detto, fino al 31 dicembre, rimane ancora un altro problema da risolvere.

Per il primo anno di applicazione della nuova Imu, l'acconto è stato pari alla «metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019», ma se non ci sono delibere pubblicate – o ci sono delibere pubblicate dopo il 16 novembre - come si calcola il saldo? Certamente è da escludere l'ipotesi di fare un calcolo come l'acconto, ovvero pagare l'altra metà di quanto versato nel 2019, perché la soluzione non tiene conto degli acquisiti o vendite nell'anno. Ed allora non rimane che calcolare il saldo utilizzando un'aliquota Imu pari alla sommatoria delle aliquote Imu e Tasi 2019.

In questo caso il versamento del saldo è da considerarsi "provvisorio", e l'eventuale differenza tra l'Imu versata entro il 16 dicembre e quella dovuta sulla base delle delibere comunali pubblicate entro il 31 gennaio, deve essere versata, senza applicazioni di sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021 (articolo 1, comma 4-septies).

Ovviamente, se l'ente ha pubblicato le delibere nei termini e il contribuente omette di valorizzarle nel saldo, l'eventuale versamento integrativo effettuato il 28 febbraio 2021 va considerato come tardivo, e quindi soggetto a sanzione.

Detto in altri termini, la scadenza del 28 febbraio 2021 non può essere considerata come un rinvio generalizzato del saldo, come una data entro la quale si possono sistemare tutti gli errori, essendo riservata ai soli conguagli dovuti per le aliquote pubblicate dopo il 16 novembre.

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