Personale

Assunzioni, l'Anci torna a chiedere nuove esclusioni dal calcoli della spesa

L'intento è escludere le voci di costo del personale che hanno effetti neutri per la sostenibilità finanziaria

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Il nuovo regime assunzionale dei comuni introdotto dal Dm 17 marzo 2020 risente in modo sostanziale del contributo offerto dall'Anci, ma evidenzia ancora criticità che devono essere monitorate e affrontate per consentire ai comuni di far fronte ai propri compiti istituzionali. Questo, in sintesi, il senso della Nota di lettura emanata dall'Associazione dei comuni il 24 settembre 2020.

Il documento muove dall'analisi dell'intensa attività svolta dall'Anci attraverso un lungo e complesso confronto sull'imponente riforma degli spazi assunzionali dei comuni con i ministri interessati, finalizzato, ad esempio, all'individuazione di fasce percentuali adeguatamente ampie nelle quali collocare gli enti.

Dalla Nota, non emergono elementi di divergenza interpretativa rispetto a quanto finora maturato sul tema, con la conferma tanto delle regole poste alla base del calcolo, incentrato sul posizionamento dei comuni rispetto alle soglie percentuali individuate dal decreto, quanto della nozione di entrate e di spesa da assumere a quel fine.

Proprio in tema di spesa di personale, che rilevata sull'ultimo rendiconto di gestione approvato si pone a numeratore del rapporto, l'Associazione svela come si sia impegnata per ottenere un avvicinamento della nozione scelta dal Dm a quella resa ufficiale negli anni dagli orientamenti della Circolare 9/2006 della RGS e dalla delibera 13/2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con riferimento al comma 557 della legge 296/2006. Ciò significherebbe, negli intenti dell'Anci, poter escludere dall'aggregato le voci di spesa di personale che hanno effetti neutri ai fini della sostenibilità finanziaria, quali le somme etero-finanziate da fonti comunitarie o da privati, quelle per Lsu, i rimborsi in caso di convenzione di segreteria o per il personale comandato presso terze amministrazioni, la spesa connessa all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno, le spese finanziate con quote di proventi per violazioni al codice della strada. Parimenti l'Anci auspica la possibilità di escludere dall'aggregato in esame le spese derivanti dai rinnovi contrattuali e quelle per il personale appartenente alle categorie protette, naturalmente nel limite della quota d'obbligo.

Tale impostazione, rileva il documento, non ha però trovato ad oggi riscontro, e in questo senso Anci si impegna ad assumere ogni iniziativa utile ad agevolare il più possibile la flessibilità finanziaria dei comuni, necessaria "per far fronte alle proprie attività amministrative ed istituzionali ancor di più in una fase dell'Italia in cui tutti i livelli della Repubblica sono chiamati ad uno sforzo straordinario".

Di particolare interesse il passaggio nel quale l'Anci, dopo aver sostanzialmente replicato quanto disposto dalla circolare ministeriale sulle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del Dm e la loro possibile salvaguardia alle ormai note condizioni, rileva come il richiamo del documento alla capacità di rientro dei comuni che si avvalgono della deroga nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla norma debba considerarsi riferito ai soli enti che per effetto delle assunzioni derogatorie collocheranno nel 2021 nella fascia più alta. Nel caso in cui le maggiori assunzioni da previgenti procedure implichino la collocazione del comune, nell'anno venturo, in fascia intermedia (quella degli enti, sottolinea l'Associazione, con «moderata incidenza della spesa di personale»), l'ente dovrà semplicemente curarsi di non superare nell'anno il rapporto percentuale tra spesa ed entrate registrato nel 2020 (che giungerà nel contempo a rendiconto).

Sul punto, va detto, la circolare aggiunge un dettaglio non irrilevante, lì dove richiede che il rapporto di cui sopra, che fungerà da limite per quei comuni, venga calcolato depurando la spesa 2020 dal valore delle assunzioni derogate, con l'effetto di renderlo ovviamente più stringente.

Nel documento anche un cenno al trattamento accessorio, confermativo dell'obbligo di adeguamento solo in aumento del limite in caso di incremento della dotazione organica e del suo mantenimento in caso di cessazioni superiori alle assunzioni.

In tema di unioni di comuni, l'Anci sottolinea la norma di speciale favore che consente ai comuni di minori dimensioni di espandere i propri spazi assunzionali per completare un'assunzione al fine di comandarla all'unione di cui fanno parte, e rammenta opportunamente quanto l'articolo 1, comma 450, della legge 190/2014 consenta ai comuni facenti parte di unioni o di altre forme associative di poter cumulare tra loro le spese di personale e le facoltà assunzionali.

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