Amministratori

Accesso, il controinteressato partecipa al riesame solo se in prima istanza ne è stato fuori

Il Tar del Lazio la confermato la linea interpretativa tracciata dalla circolare Foia n. 1/2019

di Manuela Sodini

Il controinteressato in una controversia per l'accesso generalizzato partecipa al riesame solo se in prima istanza la partecipazione non è avvenuta. Lo stabilisce il Tar del Lazio, con la sentenza n. 10994/2020, confermando la linea interpretativa della circolare FOIA 1/2019.
Il caso riguarda la richiesta di accesso civico generalizzato ad atti relativi a infrastrutture stradali oggetto di concessione che ha visto coinvolti il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una società concessionaria della gestione della rete autostradale e una persona fisica richiedente l'accesso.

I documenti oggetto di richiesta riguardavano le barriere dei viadotti autostradali, le gallerie, i piani di manutenzione: su tutti i punti l'istante ha chiesto il fascicolo del procedimento comprensivo di progetti, relazioni, pareri, autorizzazioni, verbali di conferenze dei servizi, verbali di collaudo eccetera.

La società concessionaria in qualità di controinteressata si è opposta all'accesso agli atti.

Il responsabile della trasparenza del ministero ha parzialmente accolto la richiesta di riesame presentata successivamente dal privato cittadino a fronte del diniego parziale ricevuto.

La società concessionaria, che si era opposta all'ostensione, ha presentato ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento della nota del Responsabile per la trasparenza del ministero, lamentando il fatto che non era stata consentita la sua partecipazione al procedimento di riesame, partecipazione a suo dire necessaria sulla base dei chiarimenti resi nella circolare n. 1/2019 (circolare Foia).

Il Tar in proposito osserva chequesta circolare, al punto 6, prevede la necessaria partecipazione del controinteressato al riesame se pretermesso nella prima fase del procedimento; nel caso di specie la concessionaria ricorrente ha partecipato al procedimento scaturito dall'istanza di accesso civico generalizzato, presentando le proprie osservazioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento. Prosegue il Tar specificando come nella fase del riesame, il Responsabile della trasparenza non ha proceduto ad una rinnovazione dell'istruttoria, che avrebbe giustificato l'acquisizione delle osservazioni delle parti, ma ha rivalutato l'istanza sulla base degli atti acquisiti, tra cui anche le deduzioni della società ricorrente, dunque non è ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio sotto tale aspetto.

Quanto agli atti richiesti, il Responsabile della trasparenza in sede di riesame ha confermato il diniego parziale stante la pendenza di procedimenti penali e amministrativi, nel caso di specie, il Tar ritiene che l'Amministrazione correttamente ha esercitato il potere di valutazione comparativa, ritenendo che l'ostensione degli atti avrebbe potuto comportare interferenze sullo svolgimento di tali procedimenti, potendo effettuare l'accesso alla conclusione degli stessi.

Con riferimento alla salvaguardia degli interessi economici della parte privata, per il Tar il Responsabile della Trasparenza in sede di riesame ha dato corretta attuazione al disposto normativo, stabilendo l'accessibilità alla documentazione tecnica con le precauzioni di oscuramento volte a tutelare eventuali segreti industriali e commerciali.

Quanto ai costi applicati, vengono respinte le doglianze in quanto non è stata rilevata alcuna violazione dell'articolo 5, comma 4 del decreto trasparenza, il pagamento richiesto di una marca da bollo da euro 0,26 a pagina per il rilascio di copie cartacee è in linea alla suddetta previsione normativa, al contrario nessun costo è stato previsto per il rilascio dei documenti su supporto informatico come disposto dalla legge.

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